Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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concerne l’origine dei prodotti. In questo senso è stato compiuto un importante passo avanti con la decisione adottata il 5 luglio 2011 dal Comitato del Codex alimentarius55 secondo cui è possibile – ma non obbligatorio – etichettare le derrate alimentari contenenti OGM o prodotte a partire da OGM.
Situazione nell’Unione europea
L’Unione europea (UE) fonda la definizione di coesistenza sulla libertà del consumatore di scegliere con cognizione di causa tra diversi tipi di produzione: tradizionale, biologica o con OGM, e ciò in conformità con gli obblighi di etichettatura previsti dalla normativa comunitaria. Poiché non si può escludere la presenza involontaria di OGM in prodotti non OGM, per garantire la coesistenza occorre adottare misure adeguate in sede di coltivazione, raccolta, stoccaggio e trasformazione. Nell’UE la coesistenza ha quindi quale scopo quello di separare adeguatamente la produzione OGM da quella non OGM per gli OGM che hanno superato il processo di valutazione dei rischi potenziali per la salute o l’ambiente, ossia gli OGM considerati sufficientemente sicuri. Pertanto, le norme di coesistenza non considerano la gestione dei rischi potenziali degli OGM.
Nel 2003, la Commissione europea (CE) ha adottato una raccomandazione concernente le linee direttrici per lo sviluppo di strategie nazionali e buone prassi per aiutare gli Stati membri a elaborare un quadro legislativo nazionale o altri strumenti per la coesistenza56. Nel febbraio 2009, 15 Stati membri hanno adottato normative specifiche sulla coesistenza (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Germania, Danimarca, Francia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Svezia e Slovenia). Alcuni di essi hanno delegato la competenza a livello regionale (Austria, Belgio). Il 13 luglio 2010 la Commissione europea ha adottato la raccomandazione recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (2010/C 200/01)57. Questa raccomandazione permette agli Stati membri di autorizzare, restringere o vietare la coltivazione di OGM sull’intero territorio nazionale o su una parte di esso. Consente inoltre di definire delle zone senza OGM se le condizioni climatiche, i sistemi di coltivazione o le strutture per lo sfruttamento non permettono di attuare misure efficaci a costi ragionevoli. Fissa le condizioni specifiche applicabili a un divieto, in particolare gli scopi legittimi, per prevenire la presenza accidentale di OGM nelle coltivazioni convenzionali e biologiche. La possibilità generale per gli Stati membri di restringere o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio è oggetto di una proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE che suscita accese discussioni. Attualmente il rece-
55 Il Codex Alimentarius è una raccolta di raccomandazioni sulla sicurezza alimentare, la protezione dei consumatori e dei lavoratori delle filiere alimentari e la tutela dell’ambiente elaborate da due organizzazioni riconosciute a livello mondiale, la FAO e l’OMS.
56 Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche: GU L 189 del 29 luglio 2003, pag. 36
57 Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per l’elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per prevenire la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (2010/C 200/01): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:200:0001:0005:IT:PDF