Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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dosi alle strutture agricole su piccola scala, hanno chiesto prima di tutto più tempo per approfondire la questione della coesistenza tra le coltivazioni con OGM e quelle convenzionali. La posizione dei Cantoni non è cambiata.
1.2.2.2 Progetti normativi
La possibilità di definire «regioni senza OGM» è il secondo elemento funzionale della normativa sulla coesistenza. Secondo il progetto del Consiglio federale, bisogna offrire la possibilità di sospendere per un determinato periodo l’impiego degli OGM in agricoltura in alcune regioni. Il Consiglio federale è inoltre convinto che l’impegno degli attori di una «regione senza OGM» ha un valore degno di essere riconosciuto.
Allo scopo di conferire la competenza decisionale agli attori interessati e di tenere conto degli interessi pubblici preponderanti, come l’agricoltura su piccola scala, la libera scelta dei consumatori o una maggiore protezione delle superfici con un elevato valore naturalistico (soprattutto gli habitat degni di protezione e i biotopi particolarmente sensibili), sono previsti tre modelli decisionali distinti che permettono di rinunciare localmente all’impiego di OGM: l’uno assegna l’autorità decisionale ai Cantoni, l’altro agli agricoltori e il terzo costituisce una via di mezzo. I tre modelli possono articolarsi in modo tale da considerare sempre gli interessi in gioco in un determinato Cantone e possono eventualmente essere cumulati.
I modelli si fondano sull’assegnazione di un marchio in analogia a quello previsto per i parchi di importanza nazionale52. Il marchio «regione senza OGM» conferisce visibilità, promuove le regioni che lo recano e, indirettamente, valorizza i loro prodotti, servizi agricoli, turistici ecc. Rinforza inoltre i circuiti e le filiere di produzione su scala regionale.
La questione dello sviluppo di un marchio per di garantire a lungo termine le «regioni senza OGM» dovrebbe essere oggetto di un’analisi complementare. Non si esclude nemmeno la possibilità di sviluppare delle denominazioni di origine geografica su iniziativa privata (ad es. marchio della gemma53) per i prodotti provenienti dalle «regioni senza OGM» allo scopo di aumentare l’offerta del mercato.
Tuttavia, e diversamente da quanto previsto per i parchi di importanza nazionale, non è contemplato il versamento di aiuti finanziari globali per le «regioni senza OGM».
Per garantire omogeneità, coerenza e credibilità, le «regioni senza OGM» devono rispondere a criteri specifici fissati dalla Confederazione. In particolare, i divieti in materia di OMG ricalcano la prassi attuale più severa. Per contro, la rinuncia non interessa i medicamenti e i vaccini OGM veterinari e umani, l’alimentazione umana OGM, la ricerca con OGM (sistemi chiusi e emissioni sperimentali).
La superficie minima e l’unicità (superficie continua senza enclavi) delle «regioni senza OGM», la durata della rinuncia agli OGM, le condizioni di eccezione e di
52 Art. 23e segg. della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi (OPar; RS 451.36)
53 Il marchio della gemma contraddistingue le derrate alimentari prodotte secondo le direttive di BIO SUISSE, l’associazione dei bioproduttori svizzeri.