Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 2 capoverso 2 accolla l’onere delle misure da adottare in applicazione della LIG in base al principio di causalità. Inoltre, le disposizioni della LIG (art. 30 cpv. 2 e 3) chiamano in primo luogo a rispondere dei danni derivanti dall’impiego di
61
OGM, sia esso conforme o no , il titolare dell’autorizzazione. Se quest’ultimo può provare che l’utente ne ha fatto un uso non conforme, può promuovere un’azione di rivalsa. Queste norme coprono i costi generati dai danni effettivi. Per contro, se un agricoltore non OGM constata che le condizioni di applicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2 non vengono rispettate e fa confermare questa situazione dell’autorità competente, può chiedere di verificare se l’impiego errato (ad es. distanze non conformi) ha causato un danno (ad es. superamento delle soglie autorizzate). Se non viene constatato un danno, in virtù del diritto vigente i costi legati al controllo non sono assunti né dal titolare dell’autorizzazione né dal coltivatore che disattende le disposizioni. Il capoverso 3 colma questa lacuna obbligando il coltivatore in errore a farsi carico dei costi supplementari generati dal controllo della qualità. Per prevenire contenziosi tra coltivatori, è l’autorità competente, ossia un’autorità cantonale incaricata, ad accertare la fattispecie conformemente all’articolo 20 capoverso 2 LIG.
Art. 15a
Secondo l’articolo 15 LIG l’acquirente deve essere informato sulle peculiarità delle piante geneticamente modificate che intende utilizzare e deve ricevere istruzioni sufficienti che gli permettano di rispettare, in veste di utilizzatore informato, le istruzioni per l’uso del prodotto che ha acquistato (cpv. 1). La formazione consente di trasmettere le raccomandazioni specifiche sul prodotto, le riserve e altre condizioni sull’impiego fissate al momento della domanda e dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato del prodotto, in primo luogo per evitare di pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla legge sull’ingegneria genetica (art. 1 LIG). L’acquirente è tenuto ad osservare le istruzioni del fabbricante e dell’importatore (art. 15 cpv. 2 LIG).
In relazione all’obbligo di informazione e di formazione che incombe al titolare dell’autorizzazione (o all’intermediario), va rilevato che l’utente deve poter capire le misure necessarie per poterle attuare correttamente. Questo principio, che fissa la necessità di vantare le necessarie conoscenze e capacità per utilizzare OGM, è oggetto del nuovo articolo 15a LIG. Allo stesso tempo, il Consiglio federale deve avere la competenza di emanare le misure di formazione richieste, segnatamente sulla portata, il contenuto e la durata della formazione da impartire laddove si rilevano lacune. Attualmente ciò non riguarda le conoscenze acquisite dagli agricoltori nel quadro della loro formazione professionale, che sembra sufficiente a garantire un’applicazione corretta delle istruzioni sull’impiego di OGM.
L’articolo 15a LIG non cambia nulla al fatto che il tipo e il contenuto della formazione da fornire siano innanzitutto di competenza della persona che mette in commercio le piante geneticamente modificate. Attualmente una formazione viene offerta ai responsabili di biosicurezza (biosafety officers, BSO) in ambienti chiusi, laboratori, istituti di ricerca, ospedali ecc. I corsi per BSO62, attualmente facoltativi, rispondono a un bisogno effettivo e hanno dato buone prove quale strumento per garantire la sicurezza biologica. Alla stessa stregua, l’armonizzazione delle norme
61 Principio comunemente detto privilegio dell’agricoltore.
62 http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/02964/index.html?lang=it