Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 7 cpv. 1
Questa disposizione viene formulata senza discriminazione di genere.
Art. 7 cpv. 2
Accanto all’obiettivo della legge sull’ingegneria genetica che offre garanzie di protezione elevate, questa legge mira a proteggere la produzione senza organismi geneticamente modificati come pure la libera scelta del consumatore. È proprio questo il principio sancito dall’articolo 7. Il nuovo capoverso 2 non apporta elementi supplementari in relazione alla coesistenza ma offre una base legale chiara alle misure concrete che, sebbene in modo rudimentale, sono già contenute nell’ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA) e vanno precisate e completate dal Consiglio federale nella futura ordinanza sulla coesistenza.
A titolo di misura fondamentale per la gestione del rischio, il Consiglio federale è chiamato a fissare delle distanze di isolamento tra le colture OGM e non OGM (lettera a). Questa lettera comprende già la possibilità di emanare altre misure tecniche efficaci per limitare la dispersione dei pollini o l’ulteriore diffusione di OGM, ad esempio le zone tampone60.
La lettera b si concentra sugli obblighi di informazione e di documentazione che incombono ai coltivatori di piante OGM nei confronti dei vicini e delle autorità, peraltro già menzionati dell’OEDA. Con questa nuova disposizione, il Consiglio federale ha scelto di introdurre degli obblighi di coordinamento diretti tra gli attori privati, tra cui gli apicoltori. Questi ultimi sono attori importanti per l’agricoltura e i loro prodotti godono di un’immagine positiva di autenticità. La presenza nei pressi nelle arnie di parcelle coltivate con piante mellifere geneticamente modificate potrebbe interferire con la volontà degli apicoltori di produrre miele senza tracce di OGM.
La lettera c conferisce al Consiglio federale la competenza di introdurre a livello di ordinanza l’obbligo di controllare le piante spontanee, una pratica agricola efficace e riconosciuta per distruggere le piante OGM che potrebbero crescere fuori dalle parcelle e dei periodi di coltivazione ed essere all’origine di mescolanze indesiderate. Questa aggiunta estende gli obblighi relativi alla coesistenza in termini temporali (periodo vegetativo successivo) e geografici (fuori dalla parcella coltivata).
L’analisi delle prescrizioni sulla coesistenza attualmente in vigore ha evidenziato una possibile lacuna nelle clausole tecniche per la certificazione di una filiera garantita senza OGM. Nella prassi seguita attualmente per i prodotti dell’agricoltura convenzionale, lo sviluppo di processi e norme in materia di certificazione della qualità lungo tutta la filiera di produzione compete ai diversi attori con piena soddisfazione anche dei consumatori. Per quanto riguarda i progetti OGM, manca invece l’esperienza che permetterebbe di capire se un sistema analogo potrebbe funzionare. Per questa ragione, la lettera d prevede l’attuazione tramite ordinanza di eventuali disposizioni tecniche adeguate.
Art. 7 cpv. 3
60 Le zone tampone sono delle superfici coltivate con varietà naturali in grado di catturare i pollini OGM. Confinano con le parcelle coltivate a OGM e fungono da barriera biologica.