Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
In virtù della nuova raccomandazione della Commissione (2010/C 200/01), da inizio maggio 2010 Madera è la prima regione europea dichiarata ufficialmente «zona senza OGM» dalla Commissione europea. In effetti, il 5 maggio 2009 conformemente all’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea il Portogallo ha notificato alla Commissione il progetto di decreto legislativo che dichiara Madera «zona libera da organismi geneticamente modificati», adducendo che questi ultimi potevano potenzialmente minacciare la biodiversità dell’isola.
1.6 Attuazione
Oltre all’ordinanza sulla coesistenza che precisa le misure tecniche per la coesistenza in agricoltura (cfr. cap. 1.2.1.1) e che costituisce parte integrante del pertinente pacchetto legislativo, appare opportuno concretizzare tramite ordinanza anche i meccanismi e le condizioni per queste regioni come pure la procedura di attribuzione e l’impiego del marchio «regione senza OGM» conformemente agli orientamenti convenuti. Un progetto di ordinanza sarà disponibile una volta accettata la presente regolamentazione, segnatamente la proposta riguardante le «regioni senza OGM» (cfr. cap. 2.4.3).
Inoltre, per un’attuazione trasparente ed equa delle «regioni senza OGM», sarebbe auspicabile che i Cantoni prevedano, sotto forma di un testo di applicazione, un modello di decisione e elaborazione delle domande che includa le condizioni per il rinnovo e le vie di ricorso. I Cantoni possono promuovere l’organizzazione in rete o azioni congiunte delle «regioni senza OGM» allo scopo di favorire, ad esempio, la realizzazione e il deposito di un marchio o l’elaborazione di pubblicazioni che agevolano l’identificazione e il riconoscimento delle «regioni senza OGM».
2 Commento ai singoli articoli
Ingresso
Le disposizioni sulle regioni senza OGM in agricoltura (art. 19a-19f LIG) si fondano, oltre che sulle basi citate nell’ingresso, sull’articolo 104 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la base costituzionale per l’agricoltura (cfr. cap. 5.1) che va quindi recepita. Secondo la prassi in vigore, nell’ingresso di una legge federale vanno indicate unicamente le disposizioni costituzionali che giustificano le competenze e autorizzano a legiferare. Se, invece che dell’intero articolo, si tratta di singoli capoversi o lettere allora vengono menzionati solo questi ultimi.
Art. 6 cpv. 2 lett. c
Sulla base delle domande e delle osservazioni formulate dal PRN 59, il Consiglio federale intende apportare un alleggerimento significativo delle condizioni quadro per la ricerca fondamentale (emissioni sperimentali) abolendo il divieto di utilizzare geni di resistenza agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria. È infatti assodato che questa restrizione costituisce un freno allo scambio internazionale di materiale tra ricercatori e comporta un investimento finanziario smisurato per lo sviluppo di marcatori alternativi nei progetti di ricerca fondamentale che non riguardano lo sviluppo di varietà OGM commercializzabili. Inoltre gli obblighi in merito sono in linea con il diritto europeo.