Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/129: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (integrazione dei risultati del PNR 59 e regioni senza OGM) e ordinanza sulla coesistenza. · 45 pagine
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sulla formazione potrebbe entrare in linea di conto ai fini della realizzazione delle misure di coesistenza. Con il rinvio agli obiettivi di sicurezza della LIG, il nuovo articolo 15a sposta a livello di legge la possibilità di attuare questo strumento.
Art. 16 cpv. 2
La coesistenza rappresenta l’insieme delle misure destinate a garantire la qualità delle filiere senza OGM. Allo scopo di garantire il rispetto delle norme vigenti sulla denominazione all’estremità della filiera produttiva, ossia a livello di prodotto commerciabile, occorre attuare una serie di misure tecniche, biologiche e organizzative. Già oggi l’articolo 16 LIG prevede l’attuazione di tali misure per il flusso di merci lungo tutta la filiera di produzione ma senza menzionare esplicitamente il luogo di produzione. Per i prodotti utilizzati come derrate alimentari trovano applicazione le condizioni previste dal diritto specifico63. In agricoltura i prodotti OGM derivanti da raccolti destinati all’agricoltura (ad es.. sementi) o all’alimentazione animale sono sovente depositati temporaneamente in diversi luoghi (campi, veicoli, fattoria) prima di entrare nella filiera di produzione propriamente detta. Il capoverso 2 impone ora di adottare misure anche nei luoghi di produzione o di deposito intermedio.
È stata inoltre apportata una piccola modifica per uniformare la terminologia tra il capoverso 1 e il 2: il termine contaminazioni è stato sostituito con mescolanze indesiderate.
Anche in questo caso non si tratta esattamente di un nuovo oggetto normativo ma piuttosto di una precisazione della norma esistente volta a garantire la separazione lungo tutta la filiera di produzione.
Sezione 3: Regioni con agricoltura senza organismi geneticamente modificati
Per quanto riguarda il vigente disciplinamento della coesistenza, va detto che la possibilità di istituire «regioni senza OGM» offre un’alternativa quando la realizzazione delle misure di coesistenza previste dalla pertinente ordinanza è complessa o sproporzionata o quando è necessario istituire una «regione senza OGM» a causa di un altro interesse preponderante (cfr. cap. 1.2.2.2). Poiché nessuna misura di coesistenza si applica alle «regioni senza OGM», i vincoli pratici legati alla coesistenza sono di fatto soppressi. Raggruppare le superfici destinate alla coltivazione e alla pratica dell’agricoltura tradizionale significa indirettamente compattare le altre superfici, incluse quelle in cui si utilizzerebbero OGM. È la visione sistemica delle pratiche di coltivazione con e senza OGM che costituisce la forza delle disposizioni sulle «regioni senza OGM». La sezione 3 del secondo capitolo della LIG contiene tutta la normativa sulle «regioni senza OGM».
Art. 19a
Il capoverso 1 descrive gli impieghi ai quali i produttori devono rinunciare in una «regione senza OGM». È segnatamente vietato l’uso di mezzi di produzione agricoli che sono o contengono organismi geneticamente modificati o che sono prodotti a partire da essi. Le norme sull’uso di OGM rispecchiano la prassi più severa attualmente in vigore secondo il diritto nazionale ed europeo.
63 Ordinanza concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM ; RS 817.022.51)