Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/13: Aumento dei contributi per lo svolgimento degli esami federali - Modifica dell'articolo 65 dell'ordinanza sulla formazione professionale · 17 pagine
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regola, soltanto se anche il Cantone assegna un contributo adeguato». Nel sistema attuale basato sugli importi forfettari orientati alle prestazioni, invece, i contributi federali non sono più legati a
determinate offerte o investimenti, il che permette ai Cantoni di impiegare i fondi in maniera autonoma.
Il contributo pubblico per i corsi di preparazione è stimato intorno a 50 milioni di franchi all’anno. Così come i costi della formazione professionale, quest’importo è perlopiù a carico dei Cantoni in quanto la quota federale è fissata per legge a un quarto dei costi complessivi dell’ente pubblico.
Tuttavia, il dato dei 50 milioni, calcolato in un’indagine pilota svolta nell’ambito del rilevamento dei costi, non è ancora definitivo. Ciò dipende dal fatto che l’unità di costo comunemente utilizzata
comprende sia i corsi di preparazione sia la formazione professionale continua, per un totale di 140 milioni di franchi all’anno. Riuscire a differenziare i costi non è semplice poiché molti sfruttano i corsi finalizzati alla preparazione dell’esame come formazione continua individuale senza poi sostenere l’esame.
2.1.3 Regola dello status quo
Per quanto riguarda la formazione professionale superiore, i Cantoni hanno già dichiarato l’intenzione di continuare a finanziare i corsi di preparazione agli esami federali e i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori nella misura attuale (status quo), sia a livello di offerta che di importo, finché non verranno adottate nuove norme.
Oggi ogni Cantone decide liberamente come sostenere la formazione professionale superiore. Per gli studenti provenienti da un altro Cantone esiste un accordo intercantonale che disciplina l’accesso e l’indennizzo dei costi. Tuttavia, a differenza del settore universitario, tale accordo non è valido a livello nazionale. Ogni Cantone, infatti, stabilisce nel dettaglio quali offerte formative sono riconosciute sul proprio territorio e quali offerte formative di altri Cantoni vengono sussidiate (principio «à la carte»).
2.2 Partecipazione dei datori di lavoro
Secondo l’indagine fra gli studenti della formazione professionale superiore che svolgono uno studio parallelo all’attività lavorativa, circa il 60 per cento riceve un sostegno finanziario o beneficia di
riduzioni dell’orario di servizio da parte del proprio datore di lavoro. Questa percentuale aumenta nelle imprese di maggiori dimensioni.
Affinché possano frequentare i corsi durante gli orari di servizio, i datori di lavoro offrono alle persone in formazione la possibilità di strutturare il proprio grado d’occupazione in maniera flessibile. In questo modo lo studente, pur sottoposto a un carico notevole, non si vede ridurre lo stipendio mentre il datore di lavoro non è costretto a rinunciare temporaneamente a uno dei propri collaboratori.
La massiccia partecipazione del mondo economico e dei candidati agli esami rappresenta un
elemento essenziale della garanzia della qualità. Grazie al loro impegno, anche economico, i candidati mantengono vivo l’interesse per formazioni adeguate alle loro esigenze e al mercato del lavoro.
2.3 Detrazioni fiscali e borse di studio
In molti Cantoni i costi individuali sostenuti per una formazione professionale superiore possono essere detratti dall’imposta sul reddito come spese di perfezionamento. Tuttavia, la prassi fiscale varia sensibilmente da Cantone a Cantone. Per questo, con una mozione il Parlamento ha impartito
l’incarico di modificare la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) in modo che le spese di formazione e perfezionamento professionali siano trattate fiscalmente secondo il principio
costituzionale della capacità economica, che prevede la deducibilità delle spese di formazione e
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perfezionamento sostenute dal contribuente per ragioni professionali. Nella sessione di giugno 2011
15 Cfr. art. 63 cpv. 3 LFPr del 1978 16 11.023 Messaggio concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali del 4 marzo 2011, FF 2011 2356