Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/13: Aumento dei contributi per lo svolgimento degli esami federali - Modifica dell'articolo 65 dell'ordinanza sulla formazione professionale · 17 pagine
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5 Spiegazione della modifica all’ordinanza
Il finanziamento dell’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori è sempre stato di competenza direttamente federale. Ciò che cambia oggi è
l’importo: l’ordinanza in vigore aveva già aumentato l’aliquota di sussidio rispetto al diritto previgente
25
portandola al 25 per cento , quota che verrà raggiunta a partire dal 2011.
5.1 Aumento dell’aliquota di sussidio al 60 per cento
La proposta di aumentare i contributi diretti della Confederazione allo svolgimento degli esami federali si basa sugli articoli 63 e 64 OFPr, che disciplinano rispettivamente i contributi per lo sviluppo della formazione professionale e i contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico. In entrambi i casi l’obiettivo della Confederazione è quello di fornire un sostegno effettivo, rispettando al contempo il principio di una partecipazione propria adeguata.
Un’aliquota del 60 per cento – limitata all’organizzazione degli esami federali – costituisce uno sgravio che non esclude altre partecipazioni ai costi come, ad esempio, quella dei candidati o il
cofinanziamento da parte dei datori di lavoro. Anche gli organi d’esame possono assumersi i costi se lo desiderano. I settori professionali, infatti, hanno tutto l’interesse a formare al meglio le proprie nuove leve.
Le condizioni per l’assegnazione di contributi elencate all’articolo 57 LFPr, ovvero conformità a una necessità, conformità organizzativa allo scopo e presenza di sufficienti provvedimenti che assicurino lo sviluppo della qualità, sono ancora valide e saranno verificate anche in futuro dall’UFFT.
5.2 Aumento eccezionale fino all’80 per cento
A livello di politica della formazione occorre far sì che i costi a carico dei candidati siano sostenibili e comparabili a quelli di altri esami. Perciò, per gli esami particolarmente onerosi deve essere consentito un aumento del sussidio federale da un minimo del 60 a un massimo dell’80 per cento. Tale opzione è prevista anche negli articoli summenzionati relativi allo sviluppo della formazione professionale e alle prestazioni particolari di interesse pubblico. L’ufficio federale competente (UFFT) emana apposite direttive in merito ai sensi dell’articolo 66 OFPr.
Il rischio che il finanziamento della formazione professionale esaurisca le risorse dei settori più piccoli e più deboli economicamente può essere compensato con altri strumenti, in particolare con le
disposizioni degli articoli 54 (contributi per progetti di sviluppo) e 55 (prestazioni particolari di interesse pubblico) LFPr associate ai criteri di cui all’articolo 64 capoverso 2 OFPr: grado di interesse, possibilità di prestazioni proprie, urgenza.
5.3 Nuovo articolo dell’ordinanza sulla formazione professionale
Nell’ordinanza sulla formazione professionale in vigore gli esami federali e i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori finanziati direttamente dalla Confederazione sono equiparati e trattati congiuntamente nell’articolo 65. L’aumento qui proposto dei contributi per l’organizzazione degli esami federali richiede una divisione di tale articolo. D’ora in poi i cicli di formazione delle scuole
professionali superiori, attualmente finanziati dalla Confederazione, verranno disciplinati dal nuovo articolo 65a. Sul piano del contenuto le disposizioni rimangono invariate.
25 Dal confronto con le percentuali di sussidio delle legislazione precedente emerge soprattutto che queste ultime si basavano sui «costi computabili» e che dipendevano dalla capacità finanziaria del Cantone. La LFPr del 2002, invece, fa riferimento ai costi complessivi (nell’ambito della nuova perequazione finanziaria si tiene conto della capacità finanziaria). Secondo i calcoli effettuati dal Centro di ricerche congiunturali (KOF) del PF di Zurigo alla vigilia della riforma della formazione professionale, con il sistema dei costi computabili era possibile sussidiare solo la metà dei costi effettivi a livello dell’intera formazione professionale (cfr. Andreas Frick e Daniel Staib, Öffentliche Finanzierung der Berufsbildung in der Schweiz, ottobre 1999, Zurigo (www.kof.ethz.ch/papers/BBT_Bericht.pdf)).