Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/13: Aumento dei contributi per lo svolgimento degli esami federali - Modifica dell'articolo 65 dell'ordinanza sulla formazione professionale · 17 pagine

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legge». Occorre notare che si tratta dell’importo totale delle spese dell’ente pubblico e non della partecipazione federale ai costi sostenuti dai Cantoni.

In altre parole: maggiori sono i fondi per la formazione professionale che la Confederazione versa direttamente a terzi, minore è la quota a disposizione per i contributi forfettari destinati ai Cantoni. Finora si è trattato di un’eventualità remota poiché ogni anno la Confederazione aumentava in modo più che proporzionale i contributi ai Cantoni per raggiungere il 25 per cento delle spese pubbliche per la formazione professionale (nel 2004 la copertura è stata appena del 16%). In seguito alle decisioni del Parlamento sul Messaggio ERI 2012, tale valore verrà raggiunto nell’anno in corso e mantenuto nei prossimi anni, conformemente alle richieste del Consiglio federale per il periodo ERI 2013-2016.

Il fabbisogno finanziario supplementare per la nuova regolamentazione degli esami federali nel periodo ERI 2013-2016 verrà probabilmente coperto con il credito d’impegno previsto all’articolo 59 capoverso 1 lettera b della legge sulla formazione professionale. A tal fine verranno esauriti i fondi federali disponibili. Gli accertamenti sul finanziamento della formazione professionale superiore aumenteranno la trasparenza in futuro, mentre la verifica dei conteggi eviterà un incremento

incontrollato dei costi.

4.3 Riferimento all’articolo 56 LFPr

La maggior parte delle spese per la formazione professionale è sostenuta dai Cantoni, che ricevono un apposito sussidio forfettario da parte della Confederazione. L’intervento diretto e nei confronti di terzi da parte di quest’ultima sarà limitato a pochi ambiti. Il finanziamento degli esami è così

disciplinato dall’articolo 56 LFPr: «La Confederazione può concedere contributi per l’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori.»

L’organizzazione degli esami di professione e degli esami professionali superiori per il rilascio di un attestato professionale o di un diploma risponde a fini di politica formativa e non deve diventare una fonte di reddito per gli operatori della formazione. L’articolo 39 capoverso 4 OFPr, che disciplina la partecipazione ai costi, precisa che «i proventi derivanti dai compensi versati per gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori non possono superare il totale dei costi

sopportati dagli organi responsabili, calcolati su una media di sei anni tenendo conto della costituzione di un’adeguata riserva». In questo modo, si garantisce che anche in futuro l’organizzazione degli esami finanziati dalla Confederazione non diventi una fonte di guadagno.