Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/13: Aumento dei contributi per lo svolgimento degli esami federali - Modifica dell'articolo 65 dell'ordinanza sulla formazione professionale · 17 pagine
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6 Progetto: articolo 65 OFPr e articolo 65a OFPr (nuovo)
Art. 65 Contributi per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali
federali superiori (art. 56 LFPr)
1
I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori coprono al massimo il 60 per cento dei costi.
2
Per gli esami particolarmente onerosi per motivi tecnici può essere concesso un contributo pari al massimo all’80 per cento dei costi. A tal fine occorre presentare una richiesta motivata.
Art. 65a Contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (art. 56 LFPr)
1
I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori coprono al massimo il 25 per cento dei costi.
2
I contributi a favore di cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono concessi soltanto se:
a. i cicli di formazione sono offerti da organizzazioni del mondo del lavoro d’importanza
nazionale e attive su tutto il territorio del Paese; e
b. per i cicli di formazione non vengono pagati contributi cantonali.