Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/13: Aumento dei contributi per lo svolgimento degli esami federali - Modifica dell'articolo 65 dell'ordinanza sulla formazione professionale · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

4 Aspetti legali e finanziari

Uno degli obiettivi prioritari è quello di offrire una formazione professionale superiore a prezzi

21 accessibili, i cui studenti non vengano discriminati rispetto a chi frequenta una scuola universitaria . Inoltre, vi è la volontà dichiarata di promuovere e consolidare gli esami federali come un valido

strumento di qualificazione professionale orientato al mercato del lavoro.

Come emerge nel capitolo 2, la formazione professionale superiore è caratterizzata da una grande varietà per quanto riguarda le offerte, i costi e i finanziamenti statali. Tuttavia, mancano dati attendibili sull’entità dei flussi di finanziamento e sui loro effetti, soprattutto per quanto riguarda gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori, particolarmente economici e flessibili. Ciò rende più difficile trovare un accordo su come migliorare gli esami e sostenere i candidati.

 Un cambiamento radicale del sistema comporterebbe una revisione della legge sulla formazione

professionale in un’ottica al momento non prevedibile. La revisione riguarderebbe, da un lato,

l’intero sistema attuale di finanziamento della formazione professionale, la quota a carico della Confederazione, i compiti dei Cantoni e, dall’altro, le modalità e l’entità dell’intervento statale nei confronti degli organi d’esame.

 Per questo, il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione l’unica misura possibile e

rapidamente applicabile nel contesto della legislazione vigente sulla formazione professionale: l’aumento dell’aliquota di sussidio per gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori.

I rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle principali organizzazioni sociali si sono incontrati per discutere le varie soluzioni possibili. Alla luce delle numerose incognite, sono giunti alla conclusione che gli accertamenti dei flussi finanziari della formazione professionale superiore in corso da parte dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e della

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) devono continuare.

Inoltre, essi sostengono la modifica dell’articolo 65 dell’ordinanza sulla formazione professionale proposta dal Consiglio federale in quanto misura rapidamente applicabile, non lesiva della

concorrenza e giustificata a livello di politica educativa.

4.1 Assunzione dei costi da parte della Confederazione

22

Secondo gli studi citati in precedenza , i costi complessivi per lo svolgimento degli esami ammontano oggi a circa 50 milioni di franchi all’anno. Secondo lo studio PwC, circa il 40 per cento dei costi degli esami viene speso per le indennità dei periti. Qualora tali indennità raddoppiassero in seguito alla

23

professionalizazzione degli esami , i costi complessivi ammonterebbero a 65 milioni di franchi.

Con un’aliquota di sussidio standard al 60 per cento si calcola che i costi annui ammonterebbero a 40 milioni di franchi. Le eccezioni fino all’80 per cento, di entità ancora incerta, saranno presumibilmente trascurabili. La nuova regolamentazione produrrebbe 25 milioni di franchi di costi supplementari per la Confederazione rispetto all’aliquota del 25 per cento, in vigore dal 2011 ma ancora non del tutto

24

attuata. In base alle disposizioni dell’articolo 56 LFPr questi costi supplementari sono a carico della Confederazione.

4.2 Ripercussioni sui Cantoni

Secondo la regola di finanziamento di cui all’articolo 59 capoverso 2 della legge sulla formazione professionale il valore indicativo per la partecipazione alle spese della Confederazione è pari a «un quarto delle spese dell’ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente

21 Cfr. l’art. 61a cpv. 3 della Costituzione federale: «La Confederazione e i Cantoni s’impegnano affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.» 22 Cfr. studi PwC ed econcept, note 13 e 14. 23 In base al finanziamento in vigore fino al 2010 l’onorario computabile dei periti era di 180 franchi al giorno. Nella prassi, tuttavia, i periti venivano pagati di più. 24 Cfr. punto 2.1.1 e nota 25.