Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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immotivato, la decisione era materialmente sbagliata oppure era stata adottata sulla base di una procedura palesemente lacunosa) e quello in cui il torto risiede nelle modalità con cui il provvedimento è stato attuato. L’internamento in un penitenziario sulla base di un provvedimento amministrativo è oggi considerato ed esplicitamente riconosciuto un torto (art. 3 cpv. 2 del progetto).
Il criterio chiave per stabilire se, in un caso concreto, il provvedimento di internamento amministrativo è stato disposto giustamente o ingiustamente è la conformità di tale provvedimento ai requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981. Occorre verificare, da un lato, se il provvedimento era conforme ai requisiti che l’articolo 397a segg. CC definisce per la privazione della libertà a scopo d’assistenza e, dall’altro, se rispondeva a eventuali ulteriori disposizioni d’esecuzione cantonali nonché a standard medici o a standard vincolanti d’altro tipo riguardanti l’esecuzione corretta di simili misure coercitive. Con la formulazione scelta per l’articolo 3 capoverso 2, la Commissione intende precisare che ad entrare in linea di conto non sono tutti i requisiti nuovi o modificati dopo il 1° gennaio 1981, bensì solo quelli fondamentali (ossia, ad esempio, il diritto a una decisione giudiziaria ma non disposizioni diverse in materia di contributo per le piccole spese).
La scelta della formulazione di cui al capoverso 1 («numerosi internamenti») sottolinea, inoltre, che seppure in molti casi gli internamenti amministrativi siano stati disposti a torto o eseguiti con modalità tali da farli ritenere oggi un torto nei confronti delle persone che lo hanno subito, vi sono anche stati casi in cui si è trattato di un provvedimento giustificato. Questi ultimi non sono contemplati nell’articolo 3.
Per quanto riguarda le persone che hanno subito una condanna penale sulla base del diritto penale minorile e le persone nei confronti delle quali sono disposte misure assistenziali o tutorie che prevedono il collocamento in istituti, va precisato che, sebbene oggi – tendenzialmente – l’esecuzione comune nei penitenziari non esista più, le disposizioni cantonali la prevedono ancora negli istituti d’educazione giovanili22. Menzioniamo, a titolo esemplificativo, gli istituti minorili Platanenhof23 e Aarburg24, nei quali sono ospitate sia persone che hanno subito una condanna penale sulla base del diritto penale minorile, sia giovani nei confronti dei quali sono state disposte misure tutorie o assistenziali. Questa prassi si giustifica già solo per il fatto che le misure di diritto civile per la protezione dei minori e le misure di diritto penale minorile per la protezione dei giovani in buona parte collimano25. La formulazione vaga nel diritto penale minorile tenta proprio di rispondere nel modo
22Ai Cantoni compete l’organizzazione delle carceri e dei penitenziari (art. 8 cpv. 1 della
legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile [Procedura penale minorile, PPMin, RS 312.1]). L’art. 15 del diritto penale minorile (Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (DPMin, RS 311.1) sancisce che i minori vanno collocati presso privati o in istituti educativi o di cura che siano in grado di garantire la necessaria assistenza pedagogica o terapeutica.
23Art. 4 dell’ordinanza del Cantone di San Gallo sulle carceri e sui penitenziari
(Verordnung über die Gefängnisse und die Vollzugsanstalten vom 13. Juni 2000, sGS
962.14).
24 Art. 1 dell’ordinanza del Cantone di Argovia sull’organizzazione dell’istituto minorile di Aarburg (Verordnung über die Organisation des Jugendheims Aarburg vom 21. Januar 2004, SAR 253.371).
25 cfr. GÜRBER/HUG/SCHLÄFLI, Commentario basilese al CP, vol. I, prelim. art. 1 DPMin n. marginale 27