Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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da un’autorità giudiziaria4. Succedeva anche che fossero i genitori stessi a celarsi dietro l’internamento amministrativo del proprio figlio. In ultima analisi, comunque, un collocamento non poteva essere disposto senza l’accordo dell’autorità competente.
Gli internamenti amministrativi, introdotti a metà del XIX secolo, poggiavano di norma sul diritto cantonale in materia di assistenza. Le leggi cantonali sull’internamento divergevano in modo sostanziale da un Cantone all’altro per quanto riguardava sia le condizioni materiali dell’internamento sia gli aspetti procedurali. In vari Cantoni, per esempio, la persona in questione non poteva avanzare la pretesa di far giudicare la causa da un’autorità giudiziaria5. Quella che in un’ottica odierna appare una lacuna in termini di protezione giuridica poteva avere conseguenze traumatizzanti sulla vita della persona internata, soprattutto a causa del carattere spesso radicale di tale internamento. L’altra base legale, oltre alle disposizioni cantonali di diritto pubblico, era l’articolo 406 CC nella sua versione originale del 1907, che consentiva l’internamento coatto in uno stabilimento. Conformemente a questa disposizione, i tutelati maggiorenni potevano «quando bisogni» essere ricoverati «in una casa di salute»6. Diversamente dalle disposizioni cantonali, tuttavia, l’articolo 406 del vecchio CC presupponeva che fosse stata pronunciata una misura di tutela. Per il resto, la norma era formulata in modo piuttosto rudimentale, il che lasciava all’autorità un ampio margine interpretativo e discrezionale in fase di esecuzione. Nella prassi, non riuscì a farsi strada una delimitazione in generale convincente tra la normativa cantonale e il diritto in materia di tutela così come previsto dal Codice civile. Mentre alcuni Cantoni si attenevano al principio secondo cui gli interdetti andavano internati secondo l’articolo 406 del vecchio CC e i maggiorenni secondo il diritto cantonale, il Tribunale federale faceva una distinzione tra motivi d’assistenza e motivi di polizia. Secondo il Tribunale, era compito dei Cantoni adottare i provvedimenti necessari «allo scopo di proteggere l’ordine e la sicurezza pubblica e di prevenire i reati», mentre nella competenza federale rientrava soprattutto la protezione del benessere personale dell’interessato7. Questa differenziazione stabilita dal Tribunale federale lasciava però il tempo che trovava perché, in molti casi, l’internamento amministrativo prendeva le mosse tanto da motivi d’assistenza quanto da motivi di polizia8.
Già durante la loro durata di validità, le leggi cantonali sull’internamento furono oggetto di aspre critiche. Si lamentava in particolare l’assenza di un’adeguata protezione giuridica e l’insufficiente chiarezza nella formulazione delle condizioni materiali in base alle quali venivano disposti i collocamenti (p. es. «condotta
4 Cfr. Messaggio del 17 agosto 1977 sulla modificazione del Codice civile svizzero (privazione della libertà a scopo d’assistenza) e sul ritiro della riserva all’articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (FF 1977 III pag. 11).
5 Sulla situazione giuridica del tempo cfr. FF1977 III pag. 9 segg.; Bossart Peter, «Persönliche Freiheit und administrative Versorgung», Winterthur 1965; Dubs Hans, «Die rechtlichen Grundlagen der Anstaltsversorgung in der Schweiz», Basilea 1955; Zbinden Karl, «Die administrativen Einweisungsverfahren in der Schweiz», in: Verhandlungen des Schweizerischen Vereins für Straf-, Gefängnis- und Schutzaufsicht, vol. 21, 1942, pag. 28-49.
6 RU 24 233
7 DTF 73 I 42 46
8 FF 1977 III pag. 12