Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine

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migliore possibile alle esigenze dei giovani in situazioni critiche26. Gli istituti d’educazione eseguono misure di diritto civile e di diritto penale minorile. Il fatto che gli istituti d’educazione siano denominati «istituti minorili» dimostra che non si tratta di penitenziari; le persone che vi sono ospitate non sono dunque necessariamente viste come delinquenti. La presente legge non ha pertanto alcuna ripercussione su questa prassi né comporta, in particolare, un suo ripensamento.

È inoltre lecito chiedersi se le decisioni di internamento amministrativo andrebbero formalmente annullate (per legge) come avvenuto, in particolare, per la riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola e delle persone che, al tempo del nazionalsocialismo, hanno aiutato i profughi. La risposta è che non si è voluto introdurre una disposizione di questo tipo nel progetto di legge, da un lato perché – come menzionato – vi sono stati anche internamenti amministrativi pronunciati a ragione ed eseguiti correttamente, e non sarebbe facile nell’ottica odierna tracciare una chiara liena di demarcazione fra le due fattispecie. Dall’altro, perché sulle decisioni di internamento in questione si sono basate spesso decisioni successive ufficiali e/o private (basti pensare in particolare a decisioni che, in senso lato, hanno avuto un impatto di natura patrimoniale). L’annullamento formale delle decisioni alla base degli internamenti amministrativi potrebbe creare una situazione di grande incertezza giuridica ed eventualmente comportare anche conseguenze finanziarie impreviste oltr che pretese di rivalsa.

Il riconoscimento per legge del torto inflitto non darà diritto alle persone in causa di pretendere l’emanazione di una decisione formale con cui si riconosca quale torto l’internamento amministrativo pronunciato nei loro confronti.

Articolo 4 Esclusione di pretese finanziarie

Nell’ambito delle deliberazioni sull’iniziativa parlamentare, la Commissione è giunta alla conclusione che non sia il caso di prevedere risarcimenti o di istituire un fondo di riparazione. Allo stesso modo, respinge l’idea di una regolamentazione dei casi di rigore poiché anche in questo caso vi sarebbero grossi problemi di delimitazione e si incorrerebbe nel rischio di operare disparità di trattamento. Inoltre, è opportuno evitare di creare precedenti che potrebbero servire per avanzare pretese di risarcimento relative a eventi verificatisi nel passato e non ancora o solo in parte oggetto di rielaborazione storica. Per queste ragioni, il progetto di legge prevede esplicitamente l’esclusione di risarcimenti del danno, di indennità a titolo di riparazione morale o di altre prestazioni finanziarie.

Infine, appare quantomeno incerto che il Consiglio federale disponga di una base costituzionale sufficiente per disciplinare le conseguenze finanziarie e corrispondere prestazioni finanziarie27.

Il fatto che a livello federale si escluda la possibilità di avanzare pretese finanziarie non impedisce ai Comuni e ai Cantoni di ammetterle.

26 cfr. GÜRBER/HUG/SCHLÄFLI, Commentario basilese al CP, vol. I, ad art. 15 DPMin n. marginale 4 segg.

27 Il Consiglio degli Stati mise in discussione la costituzionalità del risarcimento delle vittime delle sterilizzazioni forzate (cfr. Bollettino ufficiale 2004 pag. 267)