Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine

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considerava fastidioso e inopportuno. L’obiettivo di tale provvedimento era «disciplinare» gli internati ed «educarli al lavoro».

Il campo d’applicazione è oggetto di un’importante limitazione di natura temporale. La legge è applicabile infatti soltanto ai collocamenti in istituto disposti sulla base delle norme in vigore prima del 1° gennaio 1981, data in cui sono entrate in vigore le nuove disposizioni del CC sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza20. Si tratta di una limitazione necessaria poiché, diversamente, la legge potrebbe applicarsi anche ad altre misure coercitive a scopo assistenziale successive a tale data (ad es. la privazione della libertà a scopo d’assistenza secondo l’art. 397a segg. CC).

La legge si applica sia ai collocamenti disposti in virtù della legislazione cantonale di diritto pubblico sugli internamenti amministrativi sia a quelli disposti in applicazione del diritto federale e, per l’esattezza, della disposizione di cui all’articolo 406 del vecchio Codice civile21.

Dal campo d’applicazione della presente legge sono inoltre esclusi i casi di persone collocate in un istituto principalmente per ragioni mediche, per esempio ricoveri in cliniche psichiatriche. Sebbene, questa forma di collocamento comportasse, a seconda delle circostanze, anche la privazione della libertà, il provvedimento veniva attuato non a titolo di internamento amministrativo e, normalmente, non in un penitenziario.

Per il resto, il campo d’applicazione della legge si estende non soltanto alle persone che, a torto, sono state internate sulla base di una decisione amministrativa, e a coloro che hanno subito un torto per le modalità con cui il provvedimento è stato attuato (cfr. il commento all’art. 3), bensì, in linea di principio, a chiunque sia stato internato sulla base di una decisione amministrativa dell’autorità cantonale o comunale e pertanto collocato in un istituto (dunque, tendenzialmente, anche a chi lo è stato a ragione). Anche le disposizioni sulla rielaborazione storica degli eventi, sull’archiviazione dei documenti e sul diritto di consultarli si applicano a tutti gli internamenti amministrativi. Obiettivo di queste disposizioni è preservare gli atti ancora esistenti dalla distruzione precoce e garantirne un’archiviazione adeguata. Ciò consentirà, in particolare, di procedere ad un’approfondita rielaborazione storica degli eventi, poiché sarà possibile analizzare anche situazioni che rappresentano casi limite fra internamenti amministrativi disposti giustamente e ingiustamente. Se ne ricaverà dunque una migliore comprensione della sottile linea di confine fra queste due categorie di internamento.

Articolo 3 Riconoscimento del torto inflitto

Questa disposizione fondamentale della nuova legge soddisfa una delle richieste principali dell’iniziativa parlamentare e delle persone che hanno subito un internamento amministrativo, vale a dire il riconoscimento del torto inflitto.

Il progetto distingue fra due casi di torto: quello in cui il cosiddetto internamento amministrativo è stato disposto ingiustamente (ad es. se l’internamento era

20 RU 1980 375

21 RU 24 233