Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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legittimità di una rielaborazione storica dei torti inflitti, a suo avviso questo compito non spetta all’Assemblea federale: un giudizio di valore del legislatore odierno su una situazione giuridica e una prassi passate non farebbe che sollevare problemi.
3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 Scopo
L’iniziativa parlamentare chiede la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. Stando al tenore dell’iniziativa, l’obiettivo essenziale è il «riconoscimento del torto inflitto alle persone interessate» (cfr. anche art. 3). Evidentemente ciò avviene in base a quanto oggi è ritenuto e percepito come giusto o sbagliato.
Il collocamento in un istituto e l’esecuzione dell’internamento amministrativo avvenivano normalmente in penitenziari nei quali erano detenute persone che avevano subito una condanna penale. Per l’opinione pubblica, tali istitui di pena (ad es. quello bernese di Hindelbank) erano penitenziari a tutti gli effetti e certo non istituti di rieducazione. Le vittime dell’internamento amministrativo venivano dunque equiparate ai delinquenti ivi rinchiusi e, verosimilmente, soffrono ancora oggi dei postumi di tale provvedimento.
In sostanza, la riabilitazione delle persone in causa deve avvenire attraverso tre provvedimenti:
a. riconoscimento per legge del torto inflitto (cfr. art. 3);
b. rielaborazione storica degli eventi (cfr. art. 5);
c. conferimento del diritto di consultare gli atti e disposizioni sull’archiviazione dei documenti ancora esistenti (cfr. art. 6 e 7).
Questi tre provvedimenti devono consentire alle persone in causa di fare chiarezza sul loro passato, di comprendere meglio gli eventi e quanto loro accaduto, nonché di rielaborare e metabolizzare il loro trascorso anche grazie al riconoscimento da parte dello Stato del torto inflitto. Ciò potrebbe rivelarsi un bene anche per la collettività.
Articolo 2 Campo d’applicazione
La legge si applica a tutte le persone in Svizzera internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa emanata da un’autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile in vigore prima del 1° gennaio 1981.
L’internamento amministrativo – introdotto nella seconda metà del XIX secolo quale strumento di politica dei poveri – è un iperonimo coniato per comprendere una serie di misure coercitive a scopo assistenziale. A questo titolo, soprattutto giovani donne e uomini venivano collocati in penitenziari o istituti simili con l’accusa di «vagabondaggio/ozio», «condotta dissoluta», «vita sregolata», «alcolsimo» e simili. Il denominatore comune era un modo di vivere e di comportarsi che la collettività