Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine

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dissoluta» ecc.)9. Inoltre, in fase di preparazione dell’adesione della Svizzera alla Convenzione del 4 novembre 195010 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) si dovette rilevare l’incompatibilità dell’articolo 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza) con la situazione giuridica del tempo11. Per questa ragione, la Svizzera formulò una riserva alla CEDU, che ha potuto ritirare solo dopo l’introduzione delle disposizioni sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza. In tempi più recenti, è stata rivendicata una riparazione morale (e, in parte, anche finanziaria) da parte delle autorità. Il 10 settembre 2010, in occasione di una commemorazione al penitenziario di Hindelbank, alcuni rappresentanti della Confederazione12 e dei Cantoni13 hanno pubblicamente rivolto le proprie scuse alle persone che hanno subito un internamento amministrativo. È stato in particolare espresso rammarico nei confronti della situazione giuridica e della prassi del tempo, del tutto inconciliabili con le concezioni odierne e con quanto ci si attende oggi dalle autorità di protezione dei minori e degli adulti14.

2.2 Riparazione

La Commissione ritiene che, interpretata in un’ottica odierna, la prassi degli «internamenti amministrativi» vada qualificata come lesiva. Tale prassi testimonia il grado d’impotenza della società del tempo di fronte a persone il cui stile di vita non corrispondeva ai canoni tradizionali. Le basi legali che furono istituite e la loro applicazione da parte delle autorità furono causa di sofferenza ingiustificata per chi ne dovette fare le spese. Spesso, le conseguenze, soprattutto di natura psichica, hanno lasciato il segno nel tempo, tanto più che in molti casi venivano internate persone in giovane età, cioè in quella fase della vita particolarmente importante per lo sviluppo personale e professionale dell’individuo. Il collocamento in uno «stabilimento di pena» ebbe un effetto stigmatizzante per le persone internate sulla base di una decisione amministrativa, pregiudicandone (ancor oggi) la vita futura. La Commissione si mostra partecipe per il destino, nel frattempo divenuto di dominio pubblico, di que-

9 Bersier Roland, «Contribution à l’étude de la liberté personnelle. L’internement des aliénés et des asociaux. La stérilisation des aliénés», Losanna 1968, pag. 186; Bossart Peter, ibid., pag. 60 segg., 78 seg.; Egger August, «Die Vormundschaft», Zurigo 1948, introduzione marg. 28; Loosli Carl Albert, «“Administrativjustiz” und schweizerische Konzentrationslager», Berna, 1939; Rietmann Tanja, «“Die Freiheit so elend entziehen”. Zur “administrativen Anstaltsversorgung” im Kanton Bern in den 1950er-Jahren», in: Opitz Claudia, Studer Brigitte, Tanner Jakob (Hrsg.), Kriminalisieren – Entkriminalisieren – Normalisieren, Zurigo 2006, pagg. 297 – 308, pag. 299seg.; FF 1977 III pag. 4.

10 RS 0.101

11 Rapporto del 9 dicembre 1968 del Consiglio federale all’Assemblea federale sulla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (FF 1968 II 1177).

12 Il capo del DFGP.

13 Rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e della Conferenza dei Cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA).

14 Comunicato stampa del DFGP del 10 settembre 2010.