Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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Confederazione (LFC) disciplina il campo d’applicazione dei crediti d’impegno e precisa che tale credito va chiesto qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo. Non è invece necessario per l’acquisto di prestazioni di servizio i cui costi totali nei singoli casi ammontino a meno di 10 milioni di franchi30. Se in sede di applicazione dell’articolo 5 della presente legge si delineasse la possibilità di un costo totale superiore a dieci milioni, occorrerà, a posteriori, inserire nella legge una disposizione sui crediti d’impegno.
Articolo 6 Archiviazione
Le autorità cantonali e comunali sono tenute a preservare dalla distruzione precoce gli atti ancora esistenti riguardanti gli internamenti amministrativi e ad archiviarli in forma adeguata. Inoltre, è fatto loro divieto di servirsene per emanare decisioni a danno delle persone interessate.
Durante il termine di protezione di cento anni, la consultazione degli atti è preclusa a terzi non autorizzati. L’unica eccezione è fatta per le persone incaricate della rielaborazione storica degli eventi che necessitano di consultare tali documenti per poter adempiere il mandato ricevuto. È stato previsto un termine di protezione relativamente lungo, perché alla scadenza dello stesso le persone in causa saranno probabilmente decedute.
Al calcolo del termine di protezione si applicano le disposizioni dell’ordinanza dell’8 settembre 199931 sull’archiviazione (OLAr). Determinante per il calcolo di tale termine è l’anno del documento più recente32. Il giorno a partire dal quale decorre il termine di protezione è, di regola, il giorno in cui il fascicolo è stato chiuso.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli riguardanti la consultazione degli atti. Per il resto, fanno stato le legislazioni cantonali in materia di archiviazione.
Articolo 7 Dirittto di consultazione degli atti
In linea di massima sono le autorità esecutive, ovvero i Comuni e i Cantoni, ad avere la facoltà di disporre degli atti riguardanti gli internamenti amministrativi. Tuttavia, in virtù della competenza legislativa riconosciutale dall’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)33, la Confederazione può disciplinare questa materia emanando disposizioni speciali sulla protezione dei dati, vincolanti sia per le competenti autorità federali sia per le autorità cantonali preposte all’esecuzione della normativa federale.
30Articolo 11 dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC, RS
611.01)
31 RS 152.11
32 Art. 13 cpv. 2 OLAr
33 RS 101