Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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Le autorità cantonali e comunali sono tenute ad accordare alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, ai familiari, un accesso semplice e gratuito agli atti che li riguardano.
Lo stesso dicasi per le persone incaricate della rielaborazione storica degli eventi, sempreché l’adempimento del loro mandato lo richieda.
4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Per la rielaborazione storica dei fatti in virtù dell’articolo 5 è necessario conferire un mandato a esperti, i quali, verosimilmente, saranno impegnati in questa mansione per alcuni anni. L’entità delle ripercussioni finanziarie del progetto dipende in larga misura dalla formulazione concreta del mandato del Consiglio federale e dunque dall’impegno che sarà richiesto agli esperti e alle persone che li assisteranno. Determinante sarà anche se ed eventualmente in che forma e stato le persone incaricate troveranno gli atti presso i competenti uffici cantonali e comunali. Per il momento, si ipotizzano costi per la rielaborazione storica degli eventi non superiori al valore soglia di dieci milioni di franchi34.
Il diritto di consultare gli atti, sancito nell’articolo 7, avrà ripercussioni anche sul personale di Comuni e Cantoni e ciò in funzione delle domande che perverranno ma anche dell’organizzazione a livello comunale e cantonale. La rielaborazione storica degli eventi e il conseguente diritto delle persone preposte a tale compito di consultare gli atti genererà a livello cantonale e comunale un certo onere in termini di personale. Al momento tuttavia non è possibile quantificarlo con sufficiente precisione.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’internamento sulla base di una decisione amministrativa avveniva di norma in applicazione del diritto cantonale in ambito tutorio, in materia d’assistenza o di protezione dei minori ed era disposto dalle autorità tutorie o assistenziali cantonali. La presente legge è dunque strettamente interrelata con l’ambito giuridico del diritto civile. Conformemente all’articolo 122 capoverso 1 Cost., la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione. In qualità di legislatore, essa ha pertanto la competenza di emanare norme riguardanti gli internamenti amministrativi disposti nel periodo in esame. Tale competenza le spetta indipendentemente dal fatto che buona parte dei cosiddetti internamenti amministrativi siano stati ordinati dalle autorità cantonali o comunali. In proposito, la situazione è del resto equiparabile a quella della riabilitazione dei volontari
34 Art. 11 OFC