Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 13 aprile 2011 l’allora consigliere nazionale Paul Rechsteiner presentò un’iniziativa parlamentare nella quale chiedeva che venisse emanata una legge sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. Il 12 agosto 2011 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) esaminò l’iniziativa e, con 17 voti contro 4 e due astensioni, decise di darvi seguito conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl)1. Il 21 ottobre 2011 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati diede il proprio consenso a questa decisione con 9 voti a favore, nessun voto contrario e un’astensione (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2 Lavori della Commissione

Nel corso del 2012 la Commissione si è occupata dell’iniziativa parlamentare menzionata in occasione di due riunioni e, durante la riunione dell’11 ottobre, ha accolto il progetto preliminare allegato con 17 voti contro 5. Una minoranza (Stamm, Estermann, Freysinger, Reimann Lukas, Schwander) ha votato contro.

In conformità con la legge federale sulla procedura di consultazione2, il progetto preliminare è sottoposto a una procedura di consultazione.

Per svolgere questo compito, la Commisione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) conformemente all’articolo 112 capoverso 1 LParl.

2 Considerazioni generali

2.1 Situazione iniziale

Fino al 1981, anno dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza3, diverse persone in Svizzera – soprattutto giovani – sono state collocate in istituti spesso per loro non idonei (in molti casi addirittura penitenziari) allo scopo di essere punite per fattispecie quali «il vagabondaggio/l’ozio», «la condotta dissoluta» o «la vita sregolata». Nella maggior parte dei Cantoni erano le autorità amministrative a decidere questi collocamenti, che sono pertanto stati definiti «internamenti amministrativi». In alcuni Cantoni essi erano ordinati direttamente

1 RS 171.10

2 RS 172.061

3 Art. 397a–397f del Codice civile svizzero (CC; RS 210)