Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/137: Iv.pa. 11.431. Iniziativa parlamentare. Riabilitazione delle persone internate su decisione amministrativa · 15 pagine
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Articolo 5 Rielaborazione storica degli eventi
È nell’interesse del nostro Paese che gli internamenti amministrativi siano sottoposti a rielaborazione storica e che i risultati e le conclusioni di tale analisi – che va condotta con la necessaria trasparenza – siano resi pubblici nella forma più adeguata. Affinché ciò sia possibile, occorre affidare tale compito a un gruppo interdisciplinare di esperti che copra, in particolare, i campi della storia, del diritto e del lavoro sociale. Relativamente agli internamenti amministrativi si rimprovera alla Confederazione di aver fatto poco o nulla – e questo per decenni – contro le decisioni di collocamento in penitenziari o istituti emanate dalle autorità cantonali e comunali, e ciò sebbene disponga di una competenza legislativa in materia di diritto civile. Affinché, alla luce di queste considerazioni, non si dubiti dell’imparzialità della Confederazione in sede di rielaborazione storica degli eventi, appare opportuno affidare tale compito a un consesso di specialisti il più possibile indipendenti. Per questa ragione, la Commissione propone di affidarlo ad una commissione d’esperti indipendente ed interdisciplinare. Una minoranza (Flach, Caroni, Chevalley, Estermann, Freysinger, Huber, Lüscher, Reimann Lukas, Schwander, Stamm), preferirebbe invece che ad occuparsene sia il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. L’obiettivo è obbligare il Consiglio federale ad affidare a detto Fondo l’esecuzione di un programma nazionale di ricerca conformemente all’articolo 6 capoveroso 2 della legge federale del 7 ottobre 198328 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. Questa soluzione consentirebbe di evitare la creazione di nuove strutture e dunque tutto l’onere organizzativo correlato.
I risultati delle indagini e le conclusioni che se ne potranno trarre vanno pubblicati in forma adeguata. Ovviamente, i dati personali andranno anonimizzati conformandosi in particolare alle disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati. L’obbligo di anonimizzare le informazioni non riguarda unicamente i dati personali dei diretti interessati, bensì anche quelli, ad esempio, dei funzionari di allora e delle persone impiegate nei penitenziari. È lecito supporre che, di norma, questi ultimi agirono nel rispetto delle regolamentazioni in vigore ovvero attuarono le decisioni delle autorità attenendosi al quadro giuridico stabilito. Il fatto di qualificare oggi come torto numerosi internamenti amministrativi non dovrebbe quindi modificare di molto queste premesse. Per le ragioni illustrate, la pubblicazione dei dati personali dei funzionari e di altre persone coinvolte rappresenterebbe una lesione della personalità. Pertanto, l’obbligo di anonimizzare i dati personali destinati alla pubblicazione è inserito esplicitamente nella legge. L’anonimizzazione dei dati personali non è invece necessaria se la persona interessata ha fornito il proprio consenso scritto oppure se si tratta di un personaggio noto della storia contemporanea. Il Consiglio federale disciplina i dettagli (scelta degli esperti, definizione del mandato, ecc.).
Allo stato attuale riteniamo che inserire nella legge una disposizione in materia di crediti d’impegno a favore della rielaborazione storica degli eventi non sia necessario. L’articolo 21 della legge federale del 7 ottobre 200529 sulle finanze della
28 RS 420.1
29 RS 611.0