Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/139: Misure tese a migliorare la compatibilità del diritto internazionale con il diritto nazionale (revisione della Costituzione federale e della legge sui diritti politici) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
6.3 Autorità amministrative come organo esaminante
14 partecipanti contestano, per motivi diversi, l’idoneità dell’UFG e della DDIP come organi esaminanti. Tre partecipanti rilevano la mancante responsabilità politica e il mancante potere decisionale di queste autorità amministrative40. Un’altro partecipante ritiene che le autorità amministrative siano spesso soggette a pressioni esterne (ad esempio dei mezzi d’informazione) o interne (del Consiglio federale)41. Per alcuni partecipanti alla consultazione non è opportuno che uffici federali adempiano compiti politici e potrebbe sorgere l’impressione che le autorità agiscano su istruzione del Consiglio federale42. Secondo un Cantone l’Amministrazione federale non dovrebbe esprimere «giudizi di valore»43. Infine, alcuni partecipanti rilevano il rischio che un parere diverso del Consiglio federale (nel suo messaggio) o dell’Assemblea federale (nell’ambito dell’esame di validità) sconfessi l’UFG e la DDIP44.
Alcuni partecipanti propongono altri organi esaminanti; il Consiglio federale dovrebbe emanare il parere oppure confermare quello delle autorità amministrative45. Nel contempo si rileva tuttavia la problematica della competenza del Governo, in quanto la collaborazione con il comitato d’iniziativa potrebbe rivelarsi più difficile e il Consiglio federale restringerebbe il suo margine di manovra nell’elaborazione del messaggio sull’iniziativa popolare. Inoltre, due partiti ritengono che un organo del Parlamento sia maggiormente legittimato e quindi più idoneo rispetto a un’autorità amministrativa46. Secondo un partecipante, l’esame preliminare materiale dovrebbe essere svolto soltanto dalla Cancelleria federale (senza partecipazione dell’UFG e della DDIP)47.
6.4 Svolgimento dell’esame preliminare
Varie critiche riguardano anche lo svolgimento dell’esame preliminare abbozzato nel rapporto esplicativo. La procedura è giudicata complicata, impegna inutilmente delle risorse in una fase molto precoce dell’iniziativa e crea un maggiore onere burocratico. La collaborazione tra due uffici federali (di due dipartimenti diversi) e la Cancelleria federale nonché il servizio a favore del comitato d’iniziativa sono difficilmente realizzabili48. Potrebbero nascere incertezze giuridiche nel caso in cui divenissero note divergenze interne all’amministrazione49. Un partecipante ritiene problematico il fatto che in caso di divergenze insormontabili la decisione spetti al Consiglio federale, poiché non si tratta di una decisione politica, bensì di una decisione giuridica50. Infine, due Cantoni rilevano il rischio che le autorità amministrative possano
40
PLR / GR / USAM.
41
JU.
42
AI, BS / foraus, USS.
43
SG.
44
PS / Amnesty International, Centre patronal, humanrights.ch, SFR.
45
JU / Travail.Suisse.
46
PBD, PLR.
47
ZH (con relativa proposta di norma).
48
UDC / BE, GR, LU, OW, SH, ZG.
49
ZG.
50
BE.
pagina 8 di 23