Progetto
Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
c. Abrogato
Art. 9 cpv. 1 lett. a
1Il consiglio d’amministrazione è l’organo strategico dell’autorità di sorveglianza. Esso ha i compiti seguenti:
a. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA.
Art. 14 cpv. 4
4Sono altresì soggette al segreto d’ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati di verifiche, incaricati d’inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori).
Art. 15 cpv. 2 lett. e
2La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:
e. Abrogato
Art. 19 cpv. 1
1Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195831 sulla responsabilità.
Art. 24 Principio
1La FINMA effettua le verifiche degli assoggettati alla vigilanza personalmente o per il tramite di:
a. società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell’articolo 9a capoverso 1 della legge sui revisori del 16 dicembre 200532; o
b. incaricati di verifiche di cui all’articolo 24a.
2La verifica si basa in particolare sui rischi degli assoggettati alla vigilanza per i creditori, gli investitori, gli assicurati e la funzionalità dei mercati finanziari.
3Per l’obbligo di segretezza da parte delle società di audit si applica per analogia l’articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni33.
4Il Consiglio federale disciplina i principi base per il contenuto e lo svolgimento della verifica come pure la forma del rendiconto per la verifica di cui al capoverso 1 lettera a. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione per questioni tecniche.
31RS 170.32
32 RS 221.302
33 RS 220