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Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 15 pagine

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Legge sui revisori

Art. 24a Incaricati di verifiche

1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire una verifica presso un assoggettato alla vigilanza.

2Nella decisione di nomina definisce i compiti dell’incaricato della verifica.

3I costi dell’incaricato della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

Art. 25 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica

1Se si designa una società di audit ai sensi delle leggi sui mercati finanziari o se la FINMA ricorre a un incaricato della verifica, gli assoggettati alla vigilanza devono fornire a tale incaricato tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti.

2L’assoggettato alla vigilanza deve informare la FINMA sulla designazione di una società di audit.

Art. 26

Abrogato

Art. 28 cpv. 1 e 2

1Abrogato

2La FINMA e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione.

Art. 28a Scelta e cambiamento della società di audit

1Per la verifica nel quadro di una procedura di autorizzazione e per le altre verifiche devono essere incaricate due diverse società di audit.

2Nei casi giustificati la FINMA può disporre che l’assoggettato alla vigilanza cambi la società di audit.

3La FINMA informa l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori in merito alla disposizione del cambiamento di cui al capoverso 2.

Art. 29 cpv. 2

2Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che eseguono verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari presso di loro devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.