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Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 15 pagine
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Legge sui revisori
4Nel corso della durata della revoca a tempo determinato, la persona fisica o l’impresa di revisione in questione continua a sottostare agli obblighi d'informazione e di notifica di cui all’articolo 15a.
Art. 26 cpv. 2 lett. b
2L’autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condizione che tali autorità:
b. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pubblico su simili procedimenti;
Art. 27 cpv. 2 prima frase e cpv. 4bis(nuovo)
2Su loro richiesta, l’autorità di sorveglianza può eseguire atti di verifica in Svizzera per le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. …
4bisPer gli atti di verifica compiuti per le autorità estere di sorveglianza (cpv. 2) e l’accompagnamento delle autorità estere di sorveglianza nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera (cpv. 4), l’autorità di sorveglianza dispone, nei confronti delle imprese di revisione e delle società verificate in questione, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale e delle società da queste verificate.
Art. 28 cpv. 4 (nuovo)
4L’autorità di sorveglianza ha diritto a ricorrere al Tribunale federale.
Art. 30 cpv. 3 lett. a, abis(nuovo) e d nonché cpv. 5 (nuovo)
3Il consiglio d’amministrazione è l’organo supremo dell’autorità di sorveglianza. Esso ha i compiti seguenti:
a. stabilisce gli obiettivi strategici, disciplina l’organizzazione ed emana prescrizioni concernenti ulteriori questioni il cui disciplinamento incombe all’autorità di sorveglianza;
abis. riferisce annualmente al Consiglio federale in merito all’adempimento degli obiettivi strategici;
d. approva il rapporto di gestione (art. 38) e lo sottopone all’approvazione del Consiglio federale prima della pubblicazione.
5Il Consiglio federale può revocare singoli o più membri del Consiglio d’amministrazione per motivi importanti.