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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Ricerca sull'essere umano
Art. 53 Informazione e coordinamento
1La commissione d'etica competente e l'UFSP si informano reciprocamente su aspetti che riguardano gli ambiti di verifica previsti sia dall'articolo 27 sia dall'articolo 56.
2Coordinano per quanto possibile le loro valutazioni.
Sezione 2: Procedura presso la commissione d'etica competente
Art. 54
Per la procedura di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche di trapianti presso la commissione d'etica competente sono applicabili per analogia gli articoli 27−32.
Sezione 3: Procedura presso l'Ufficio federale della sanità pubblica
Art. 55 Eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione
Le sperimentazioni cliniche della categoria A sono esonerate dall'obbligo dell'autorizzazione dell'UFSP.
Art. 56 Ambiti di verifica
Per le sperimentazioni cliniche di trapianti, l'UFSP verifica in particolare:
a. la completezza della domanda;
b. la classificazione nella categoria richiesta;
c. l'origine degli organi, dei tessuti e delle cellule utilizzati nella sperimentazione clinica;
d. il rispetto delle prescrizioni contenute nella legislazione sui trapianti, segnatamente in merito agli obblighi di diligenza nell'impiego di organi, tessuti e cellule, nonché l'attribuzione di organi; e
e. l'esistenza delle autorizzazioni richieste dalla legge dell'8 ottobre 200416 sui trapianti.
Art. 57 Procedura di autorizzazione
1Il promotore fornisce all'UFSP, per esame, i documenti di cui all'allegato 4 numero 6.
2L'UFSP può esigere informazioni supplementari.
3 Per la procedura e i termini è applicabile per analogia l'articolo 36.
16 RS 810.21