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Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 48 pagine
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Sperimentazioni cliniche
b. il rispetto degli obblighi di diligenza, in particolare per quanto concerne l'accertamento dell'idoneità alla donazione, l'obbligo di effettuare test e l'uso ulteriore di organi, tessuti e cellule;
c. le autorizzazioni qualora l'uso degli organi, dei tessuti o delle cellule sia sottoposto all'obbligo di autorizzazione secondo la legge sui trapianti;
3.11 curriculum vitae dello sperimentatore, compresi gli attestati delle sue
conoscenze ed esperienze, nonché un elenco delle altre persone partecipanti alla sperimentazione clinica, comprese le relative funzioni, conoscenze ed esperienze;
3.12 indicazioni relative all'idoneità e alla disponibilità delle infrastrutture nel
luogo di svolgimento della sperimentazione;
3.13 indicazioni sull'impiego sicuro di dati personali;
3.14 accordi tra il promotore o le istituzioni da esso incaricate e lo sperimenta-
tore, segnatamente per quanto concerne il finanziamento della sperimentazione clinica, l'indennità dello sperimentatore e la pubblicazione;
3.15 certificato d'assicurazione o altro attestato di garanzia per eventuali danni,
compresi i relativi accordi tra il promotore o le istituzioni da esso incaricate e lo sperimentatore;
3.16 in caso di sperimentazioni cliniche di trapianti di organi, tessuti e cellule
geneticamente modificati di origine umana, le indicazioni di cui all'allegato 4 numero 6.12.
4 Documenti da presentare alle commissioni d'etica interessate in caso di sperimentazioni cliniche multicentriche
4.1 Modulo di base, compresa la sintesi del protocollo della sperimentazione
redatta in una lingua nazionale e il motivo della classificazione richiesta;
4.2 protocollo della sperimentazione;
4.3 foglio esplicativo e dichiarazione di consenso informato utilizzati nel luogo
di svolgimento della sperimentazione, nonché documentazione concernente il reclutamento, segnatamente gli annunci o i testi degli annunci;
4.4 curriculum vitae dello sperimentatore, con gli attestati delle sue conoscen-
ze ed esperienze, nonché un elenco delle altre persone partecipanti alla sperimentazione clinica nel rispettivo luogo di svolgimento, con l'indicazione delle loro funzioni, conoscenze ed esperienze in materia;
4.5 indicazioni sull'idoneità e sulla disponibilità delle infrastrutture nel luogo
di svolgimento della sperimentazione;
4.6 accordi tra il promotore o le istituzioni da esso incaricate e lo sperimenta-
tore, segnatamente per quanto concerne l'indennità dello sperimentatore nel corrispondente luogo di svolgimento della sperimentazione;