Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/26: Ordinanza relativa alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano · 83 pagine

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d'assicurazione15. Solo per le sperimentazioni cliniche della categoria A, nella misura in cui essere sottostanno all'obbligo di garanzia, la commissione d'etica può invece ridurre la responsabilità continuativa fino a tre anni.

2.1.14 Protezione del danneggiato (art. 14)

Ai sensi del diritto vigente (art. 60 cpv. 1 della legge federale sul contratto d'assicurazione16), nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha per legge un diritto di pegno sulla prestazione assicurativa. In tal modo si intende assicurare la tutela del diritto all'indennizzo.

Tuttavia, l'avamprogetto di revisione totale della legge sul contratto di assicurazione rinuncia all'elemento del diritto di pegno e accorda alla persona lesa un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore17. Nell'ottica odierna, la procedura di esecuzione mediante alienazione del pegno appare infatti poco finalizzata. Alla luce di questa evoluzione e con riferimento anche ad altri settori (cfr. per es. art. 65 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale18), questa posizione giuridica dev'essere riconosciuta anche alla persona che subisce un danno in relazione alla sua partecipazione a una sperimentazione (cpv. 1). Motivi per far valere tale diritto potrebbero ad esempio essere la mancanza di contatti con lo sperimentatore o il promotore, oppure l'inerzia di questi ultimi.

Le limitazioni ai diritti di recesso e di eccezione dell'assicuratore sancite nel capoverso 2 offrono un supplemento di sicurezza per la persona interessata. Una violazione degli obblighi del contraente o variazioni del rapporto contrattuale tra assicurazione e assicurato non devono in alcun caso influire negativamente sulla parte lesa. Alla compagnia assicuratrice non deve quindi spettare alcuna facoltà di recesso al verificarsi del primo sinistro o dopo un determinato numero di sinistri (lett. a). Una simile facoltà di recesso avrebbe come conseguenza una disparità di trattamento tra le persone partecipanti a una sperimentazione clinica, in quanto non tutte avrebbero un pari diritto al risarcimento dei danni e risulterebbero meglio protette solo le persone che per prime fanno valere il loro diritto. Inoltre, si dovrebbero abbandonare tutte le sperimentazioni cliniche per le quali non fosse possibile, dopo il recesso dell'assicuratore, stipulare un nuovo contratto d'assicurazione con un altro operatore. A questo proposito si deve notare che la revisione totale della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) rinuncia in linea generale a questa possibilità e accorda all'assicuratore un normale diritto di recesso al termine del terzo anno o di ogni anno successivo19. La presente regolamentazione dovrà quindi essere armonizzata con la versione approvata dell'avamprogetto di revisione della LCA.

Inoltre, ai sensi della lettera b, la persona interessata non deve trovarsi costretta a rinunciare al risarcimento dei danni derivanti dalla sua partecipazione a una sperimentazione clinica per il fatto che il contraente ha contravvenuto ai propri obblighi e, per esempio, non ha pagato o ha pagato in ritardo i premi. Si possono però ipotizzare delle combinazioni di circostanze in cui nessuna persona è stata ancora reclutata per la sperimentazione clinica oppure nessuna operazione di ricerca vera e propria è stata ancora svolta con la persona interessata. In simili casi è possibile recedere dal contratto ma, essendo l'assicurazione un requisito inderogabile della domanda ap-

15FF 2011 7766 seg.

16 RS 221.229.1

17 FF 2011 7790 seg.

18 RS 741.01