Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/84: Revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 13 pagine

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energia elettrica nella rete a 16,7 Hz attraverso il convertitore di frequenza. In questo caso, la modifica proposta non comporta alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale.

La norma contenuta nell'attuale art. 1 cpv. 3 OAEl costituisce un disincentivo a investire nella nuova tecnologia (centrale partner a 50 Hz con convertitore di frequenza integrato), poiché la rete di trasporto a 16,7 Hz è considerata consumatore finale e, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. d OAEl, i convertitori di frequenza collegati alla sbarra collettrice della centrale sono considerati come appartenenti alla rete e quindi assoggettati al versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (per il pompaggio e il consumo proprio). Con la legislazione attuale, la scelta della tecnologia (centrale 16,7 Hz o a 50 Hz) influenza quindi la redditività della centrale.

Secondo quanto da loro stesse affermato, le FFS investiranno nei prossimi anni centinaia di milioni di franchi per la costruzione e la modernizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica. Negli anni a venire, le FFS dovranno quindi prendere importanti decisioni su investimenti che implicano una scelta tra le tecnologie descritte. Le centrali partner a 50 Hz con convertitore di frequenza integrato non dovranno quindi essere penalizzate rispetto alle centrali partner a 50 Hz/16,7 Hz per quanto riguarda il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. La modifica della disposizione tiene conto proprio di questo punto.

Affinché l'esercizio del convertitore di frequenza integrato nella centrale non comporti il versamento di corrispettivi per l'utilizzazione della rete, l'art. 1 cpv. 3 OAEl deve essere modificato. L'uso del convertitore di frequenza non dà quindi luogo al versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete se la corrente trasformata è direttamente in relazione con la produzione della centrale. Ciò si verifica quando l'energia elettrica prodotta nelle macchine a 50 Hz viene contemporaneamente immessa nella rete a 16,7 Hz attraverso il convertitore di frequenza integrato nella centrale. Per "contemporaneamente" si intende una rilevazione della potenza sull'arco di quindici minuti. Per luogo unico di trasformazione della corrente da 50 Hz a 16,7 Hz e viceversa mediante un convertitore di frequenza si intende un'unità economica e funzionale localizzata. Per l'esenzione dal versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete, il convertitore di frequenza deve essere direttamente integrato nella centrale.

Può accadere che l'energia elettrica immessa nella rete a 16,7 Hz attraverso il convertitore di frequenza provenga dalla rete a 50 Hz (ad esempio se le turbine della centrale sono fuori servizio o se producono con una potenza inferiore a quella richiesta dalla rete a 16,7 Hz) e non sia in relazione con la produzione della centrale. In questo caso, dal punto di vista della rete a 50 Hz, il convertitore di frequenza viene considerato consumatore finale e deve quindi essere versato un corrispettivo per l'utilizzazione della rete. L'esenzione dal pagamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete vale quindi solo per una produzione sufficiente, sotto il profilo della potenza, di corrente a 50 Hz; ciò significa che è esentata solamente la quantità di energia elettrica acquisita attraverso il convertitore di frequenza che viene anche contemporaneamente prodotta nell'impianto stesso nel quadro del contingente spettante alle FFS nella centrale partner.

Un altro caso che si potrebbe presentare è quello del consolidamento con scambio di quote d'acqua tra due partner di centrali (un partner turbina l'acqua e l'altro, nello stesso momento, la pompa). Nel caso in cui venga prodotta o pompata solamente la quantità netta, può accadere che venga effettivamente turbinata meno acqua di quella turbinata virtualmente dalle FFS nel loro piano previsionale. Per l'esenzione dal versamento del corrispettivo per l'utilizzazione della rete non è determinante la produzione virtuale della centrale, ma quella effettiva.

L'esercente della centrale deve poter dimostrare l'ammontare del prelievo dalla rete a 50 Hz da parte del convertitore sia per quanto riguarda la quota rilevante per la centrale (proveniente dalla produzione propria e destinata all'azionamento delle pompe e al fabbisogno proprio), sia per la quota non rilevante per la centrale (e destinata all'immissione nella rete a 16,7 Hz). In questo modo si garantisce che possa essere fatta una distinzione fra i due casi.

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