Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/84: Revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 13 pagine
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ElCom rinuncia alla verifica dei prezzi di mercato di cui all'art. 4 cpv. 1, secondo periodo, OAEl. Nella nuova istruzione oltre a richiamare l'attenzione sulla possibile situazione di perdita, si osserva che i prezzi all'ingrosso sinora utilizzati per determinare il prezzo di mercato non possono essere utilizzati per verificare i prezzi al consumatore finale e che i prezzi all'ingrosso non contengono un'indennità per il possibile valore aggiunto ecologico, poiché si basano unicamente su prodotti di "corrente grigia".
L'esame dei prezzi di costo dal punto di vista dell'efficienza dei costi di produzione continua a essere di competenza della ElCom. Lo schema di calcolo finora adottato dalla ElCom in base all'istruzione 5/2008 è stato ripreso tale e quale nell'istruzione 3/2012.
Attraverso questa nuova regolamentazione non possono invece essere ottenuti altri effetti economici auspicabili, quali ad esempio maggiori incentivi per una produzione efficiente sotto il profilo dei costi. Nel quadro dell'attuazione della seconda fase di liberalizzazione del mercato, il Consiglio federale continua pertanto a propendere per un servizio universale conforme al mercato, attraverso tariffe elettriche orientate ai prezzi di mercato. La norma introdotta con la nuova regolamentazione si giustifica anche se è solo di natura transitoria in quanto, rispetto allo status quo, riduce le lacune esistenti, in particolare le possibili situazioni di perdita, istituendo anche un quadro normativo di più facile attuazione per il regolatore.
3.3. Art. 5 cpv. 1 e 6 OAEl
Modifiche
L'art. 5 OAEl subisce la seguente modifica:
1 La società nazionale di rete, i gestori di rete, i produttori e gli altri partecipanti adottano provvedimenti preliminari per garantire una gestione sicura della rete. A tal fine, tengono conto di trattati, norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute, segnatamente delle direttive della «European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)», nonché delle raccomandazioni dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.
6 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) può fissare requisiti tecnici e amministrativi minimi per garantire una rete sicura, performante ed efficiente, nonché dichiarare vincolanti disposizioni tecniche e amministrative, norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute.
Spiegazioni
Il 1° luglio 2009, i compiti organizzativi della «U nion for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)» sono stati ripresi dalla federazione dei gestori di rete europei (ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electricity). È quindi necessario introdurre le modifiche "segnatamente delle direttive della European Network of Transmission System Operators for Electricity (EN-TSO-E)" e "norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute". Occorre inoltre tenere conto delle raccomandazioni dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in qualità di autorità di sorveglianza poiché le regole ENTSO-E non coprono tutti gli aspetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza nucleare.
3.4. Art. 13 cpv. 3 lett. b OAEl
Situazione iniziale
L'entità, e quindi la fissazione, del WACC è uno dei fattori principali che determinano la propensione ad investire dei gestori di rete. WACC è l'abbreviazione di "Weighted Average Cost of Capital". Il WACC rappresenta il tasso d'interesse medio atteso per il capitale di un'impresa, a sua volta composto da capitale proprio e capitale di terzi. Dal punto di vista metodologico, l'approccio WACC non si discosta molto dal classico interesse calcolatorio e descrive il "costo opportunità" di chi mette a disposizione il capitale. Indica quale rendimento medio ci si può aspettare sul capitale impiegato, tenendo conto del rischio affrontato.
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