Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine
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Cpv. 3
L’avamprogetto prevede una partecipazione del condannato al procedimento, dal momento che, all’articolo 29 capoverso 2, la Costituzione federale garantisce il diritto del condannato di venire a conoscenza della domanda della vittima e di essere sentito nel successivo procedimento amministrativo30. Il condannato deve avere occasione di esprimersi (diritto di essere sentiti) prima che le autorità decidano di comunicare alla vittima le future decisioni d’esecuzione. La mera possibilità di prendere visione degli incartamenti su richiesta non è sufficiente a soddisfare i requisiti della garanzia costituzionale31.
Le autorità d’esecuzione sono libere di scegliere la forma con la quale garantire il diritto di essere sentiti, ossia oralmente o per scritto. L’audizione può portare alla luce eventuali scrupoli in vista di un rifiuto di comunicare le informazioni o fornire elementi importanti per una simile decisione (cfr. cpv. 4 e 5).
Per garantire la protezione della vittima, le autorità d’esecuzione possono, ad esempio, vincolare la concessione di vacanze alla condizione di non avvicinarsi alla vittima ovvero di non contattarla. Lo stesso vale per il periodo della liberazione condizionale, per il quale al condannato possono essere impartite istruzioni in tal senso (art. 86 cpv. 2 CP).
Cpv. 4
Il diritto d’informazione della vittima non è di natura assoluta. Ad esso si oppone il diritto all’autodeterminazione informativa del condannato garantito dalla Costituzione (art. 13 cpv. 2 Cost.), di cui tiene conto il capoverso 4. L’interesse del condannato a mantenere il segreto può prevalere su quello della vittima a conoscere i dati (art. 36 Cost., cfr. anche art. 9 LPD). Si tratta, ad esempio, del caso in cui il condannato, a causa della comunicazione delle informazioni alla vittima (o ai suoi congiunti), viene esposto a un pericolo serio che mette a rischio la sua integrità fisica o psichica. Si pensi al caso in cui la vittima, o i suoi conoscenti, vogliano vendicarsi (col sangue) del condannato. Un interesse legittimo al mantenimento del segreto può però sussistere anche quando la vittima prevarica lo scopo del diritto d’informazione e trasmette a terzi non autorizzati i dati sensibili ottenuti. Può ad esempio tentare di impedire la reintegrazione del condannato nella società, influenzando negativamente le persone che avranno a che fare con lui in futuro (vicini, datore di lavoro) e mettendo quindi a rischio un’esistenza dignitosa del condannato. La formulazione del capoverso 4 è più ampia di quella dell’articolo 214 capoverso 4 CPP, poiché all’ingerenza nel diritto fondamentale del condannato non si oppongono soltanto rischi per il suo benessere fisico e psichico, ma anche altri interessi. Nel procedimento penale in corso gli interessi della vittima sono diversi da quelli nella
30 Alcuni Cantoni non riconoscono un diritto d’informazione del condannato. Cfr. § 27 della legge sull’esecuzione penale e giudiziaria (Straf- und Justizvollzugsgesetz, StJVG) del Cantone di Zurigo o § 3a dell’ordinanza sull’esecuzione giudiziaria (Justizvollzugsverordnung, JVV) del Cantone di Sciaffusa.
31 DTF 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148: il diritto di essere sentiti comprende il diritto dell’interessato di esprimersi prima che venga presa una decisione che incida sulla sua posizione giuridica, nonché il diritto all’assunzione delle prove giuridicamente rilevanti presentate per tempo e in dovuta forma.