Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine
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d’informazione della vittima durante il procedimento penale è un diritto difensivo teso a sgravare la vittima. Come tale, si riallaccia esclusivamente allo status di vittima (cfr. anche art. 214 cpv. 4 CPP)12. Di conseguenza anche il diritto d’informazione della vittima durante l’esecuzione della pena costituisce un diritto difensivo: ai fini della coerenza, per farlo valere non può quindi essere pretesa una partecipazione al procedimento penale condotto in precedenza.
Se la vittima intende essere informata delle future decisioni relative all’esecuzione nei confronti del condannato, deve presentare una domanda scritta all’autorità d’esecuzione competente. Diversamente dal caso del procedimento penale, in cui la vittima è informata ad esempio in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 214 cpv. 4 CPP), la vittima non è più informata d’ufficio delle decisioni d’esecuzione, perché non tutte le vittime vogliono confrontarsi con tali informazioni oppure perché non vi hanno alcun interesse. Ad esempio, la vittima di un reato stradale commesso per negligenza di norma non è interessata a sapere che il condannato è stato rilasciato dopo una pena detentiva di breve durata. La comunicazione su richiesta delle informazioni mira a evitare un onere inutile per le autorità. Un sondaggio presso i Cantoni che già prevedono un diritto d’informazione simile13 ha inoltre dimostrato che le vittime fanno valere tale diritto molto raramente14.
Se la vittima non ha l’esercizio dei diritti civili, la domanda va essenzialmente presentata dal rappresentante legale (p. es. genitori o tutore). Se, per quanto riguarda le conseguenze dell’informazione, la vittima che non ha l’esercizio dei diritti civili risulta capace di discernimento, può presentare la domanda autonomamente15.
La presentazione della domanda non è vincolata a un termine, vale a dire che non deve avvenire subito dopo il passaggio in giudicato della condanna a una sanzione privativa della libertà. Anche la vittima che decide di voler ricevere le informazioni soltanto nel corso dell’esecuzione della pena o della misura (distanza dal fatto) deve poter presentare la pertinente domanda – al più tardi comunque entro la scarcerazione definitiva del condannato.
La domanda va presentata soltanto una volta. Da questo momento le informazioni riguardanti le decisioni d’esecuzione sono fornite d’ufficio – sempreché la domanda sia stata accolta (cfr. cpv. 4) – fino alla liberazione definitiva del condannato o fino a un eventuale ritiro della domanda da parte della vittima. Non sono tuttavia fornite informazioni retroattive in merito a decisioni d’esecuzione prese prima della presentazione della domanda.
L’autorità d’esecuzione competente per la ricezione della domanda si evince dal diritto cantonale, poiché, secondo l’articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), l’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. L’autorità d’esecuzione competente per il collocamento del condannato non solo informa la vittima del suo diritto
12 A differenza dei cosiddetti diritti offensivi, che mirano al perseguimento, alla condanna e alla punizione dell’imputato. Per farli valere essi richiedono la partecipazione della vittima al procedimento penale.
13 Una disposizione simile esiste nei Cantoni di Berna, Neuchâtel, Ticino, Zurigo, Sciaffusa e dei Grigioni.
14 Nel Cantone dei Grigioni, ad esempio, dall’entrata in vigore della disposizione, il 1° gen. 2010, è stato fatto ricorso a questo diritto soltanto tre volte.
15 Cfr. a tal fine anche l’art. 106 cpv. 3 CPP e l’art. 19 cpv. 2 del Codice civile (CC; RS 210).