Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine
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3.3 Procedura penale militare
Articolo 56 capoverso 2 (nuovo)
L’articolo 56 della procedura penale militare è completato con un nuovo capoverso 2 che riguarda il diritto delle vittime di essere informate. L’articolo 56 vigente diventa il capoverso 1. Rispetto al diritto penale civile (art. 214 cpv. 4 CPP), la procedura penale militare presenta una lacuna, poiché durante il procedimento penale la vittima non è informata dell’ordine o della revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza nonché dell’evasione dell’imputato. L’avamprogetto intende colmare questa lacuna. Il diritto d’informazione da prevedere nella procedura penale militare riprende la formulazione del CPP. Nella versione tedesca l’espressione del CPP «die beschuldigte Person», è sostituita da «der Beschuldigte», al fine di rispettare la terminologia della procedura penale militare.
4 Ripercussioni
Secondo l’articolo 123 capoverso 2 Cost., l’esecuzione delle pene e delle misure compete essenzialmente ai Cantoni. Pertanto il progetto non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione.
Per le autorità d’esecuzione cantonali il progetto comporterà un certo carico supplementare. Poiché la prassi finora ha dimostrato che solo un numero estremamente ridotto di vittime fa uso del proprio diritto d’informazione, il carico supplementare per le autorità cantonali competenti dovrebbe però rimanere limitato e quindi poter essere affrontato con le risorse di personale già disponibili.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sull’articolo 123 capoversi 1 e 3 Cost., che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto e procedura penali, nonché di esecuzione delle pene e delle misure.