Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine
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dell’imputato e si trova a confrontarsi direttamente con lui durante il procedimento, cosa che costituisce un rischio supplementare di conflitto. Per questo motivo la legge prevede l’informazione d’ufficio, cui si rinuncia soltanto se la vittima vi si è espressamente opposta o se l’informazione implica un serio pericolo per l’imputato.
L’autrice dell’iniziativa chiede che la vittima sia informata anche durante l’esecuzione della pena. Tuttavia gli interessi in gioco sono diversi una volta che il procedimento penale è concluso, perché la vittima e l’autore del reato non sono più obbligati a incontrarsi. Per questo motivo il progetto di legge si distanzia in più punti dalla normativa contenuta nel CPP.
La normativa proposta si inserisce nella Parte generale del Codice penale (CP)2, che al Titolo quarto (art. 74 segg.) prevede già disposizioni relative all’esecuzione delle pene. Il CPP e la legge federale del 23 marzo 20073 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) possono difficilmente accogliere nuove norme: il primo perché non si applica una volta concluso il procedimento in giudizio e la seconda perché da quando è stato adottato il CPP non contiene più disposizioni di diritto penale – il capitolo 6, menzionato dall’autrice dell’iniziativa, è stato abrogato.
2.2 La normativa proposta
– Le nuove disposizioni si applicano alle vittime ai sensi dell’articolo 1
capoverso 1 LAV, ossia alle persone che hanno subito un attacco diretto alla loro integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato. Ai congiunti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LAV è riconosciuto un diritto d’informazione autonomo soltanto se la vittima è deceduta in seguito al reato.
– Le decisioni relative all’esecuzione della pena pronunciata a carico dell’autore
del reato sono portate a conoscenza della vittima soltanto se questa lo chiede espressamente per scritto. La domanda va presentata una sola volta e la procedura deve essere semplice. In tal modo è possibile evitare d’informare le vittime che non vi hanno interesse o che desiderano voltare pagina. Inoltre si tiene conto del fatto che la situazione è cambiata rispetto alla fase del procedimento penale (cfr. sopra cap. 2.1, ad art. 214 cpv. 4 CPP).
– La vittima è informata di tutte le decisioni che la interessano (inizio,
interruzione, alleggerimento e fine dell’esecuzione, compresi la liberazione condizionale e il ripristino, l’istituzione d’esecuzione, eventuali forme particolari d’esecuzione, fuga e arresto).
– L’autorità sente il condannato prima di prendere una decisione in merito alla
domanda della vittima. In via eccezionale può rifiutare di fornire le informazioni se il condannato ha un interesse legittimo e preponderante al mantenimento del segreto.
– L’autorità deve informare la vittima dei suoi diritti. Deve inoltre renderla attenta
in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate.