Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine

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d’informazione, ma le indica anche l’autorità cui presentare l’eventuale domanda (cfr. cpv. 5).

Spetta ai Cantoni designare le autorità d’esecuzione competenti per informare la vittima in merito alle singole decisioni d’esecuzione e stabilire la modalità d’informazione (orale o scritta). In tal modo si tiene conto del singolo caso e delle necessità della vittima nel modo più flessibile possibile16.

Il diritto d’informazione della vittima si limita alle decisioni d’esecuzione emanate in merito a sanzioni privative della libertà (pene o misure). Ciò si evince dall’inserimento della disposizione nella parte generale del CP sotto il titolo «Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà» (art. 74 segg. CP). Sono considerate sanzioni privative della libertà da un lato la pena detentiva senza la condizionale e dall’altro le misure terapeutiche stazionarie e l’internamento.

Durante l’esecuzione di una sanzione privativa della libertà vengono prese numerose decisioni. Non tutte sono di pari interesse per la vittima. Anche il diritto del condannato all’autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.) ovvero il principio della proporzionalità nel caso di ingerenza in questo diritto fondamentale (art. 36 cpv. 3 Cost.) impongono una limitazione. Vanno pertanto comunicate soltanto le decisioni d’esecuzione essenziali, che per di più tengono conto delle esigenze di protezione della vittima (p. es. poter evitare il condannato). Si tratta, da un lato, di decisioni che privano il condannato della libertà (p. es. inizio della sanzione, ripristino dell’esecuzione, conclusione dell’evasione) e dall’altro di decisioni che danno la possibilità di lasciare l’istituzione d’esecuzione per potersi muovere più o meno in libertà (p. es. vacanza, regime aperto, liberazione)17.

Lett. a

Se a questo punto la domanda è già stata presentata e accolta (cfr. cpv. 4), la vittima è informata in anticipo dell’inizio della sanzione privativa della libertà (pena o misura) a carico del condannato. Viene comunicato anche il passaggio dall’esecuzione anticipata della pena o misura a quella definitiva18. L’informazione verte sul momento in cui ha inizio l’esecuzione e sull’istituzione d’esecuzione. In determinate circostanze è opportuno informare anche in merito alla forma dell’esecuzione, sempreché diverga da quella ordinaria19. Se un condannato sconta una pena detentiva di breve durata, ad esempio sotto forma di semiprigionia (cfr. art. 77b CP), trascorre soltanto il tempo di riposo e il tempo libero nell’istituzione d’esecuzione, mentre continua a lavorare (o a seguire la formazione)

16 P. es., nel Cantone di Zurigo la vittima può indicare sul modulo «Opferbenachrichtigung» (Informazioni alle vittime) come desidera essere informata (per telefono o per scritto). Anche nei Grigioni l’informazione avviene oralmente o per scritto a seconda delle necessità.

17 Non vi rientra, ad esempio, la decisione di trasferire il condannato dal regime chiuso a quello aperto. Si tratta infatti solo di diversi gradi di sicurezza. Il condannato trascorre il tempo di lavoro e di riposo nonché il tempo libero nell’istituzione d’esecuzione.

18 Cfr. art. 236 CPP. In tali casi l’informazione non può ovviamente essere comunicata in anticipo, ma avviene subito dopo la presentazione della domanda.

19 Nell’esecuzione ordinaria, di norma il condannato trascorre nell’istituzione d’esecuzione il tempo di lavoro e di riposo nonché il tempo libero (art. 77 CP).