Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine

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La normativa proposta è il risultato di una ponderazione minuziosa degli interessi in gioco: si tratta di istituire una procedura semplice ed efficace, che permetta di fornire alla vittima, se lo desidera, tutte le informazioni di cui ha bisogno, senza tuttavia perdere di vista gli interessi del condannato.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Codice penale

Articolo 92a Diritto d’informazione della vittima

Cpv. 1

Non tutte le persone i cui diritti sono stati intaccati, ossia lesi4, direttamente da un reato potranno far valere il diritto di essere informate, bensì soltanto coloro la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata lesa in modo diretto, effettivo e con una certa intensità a causa di un reato5, vale a dire le persone che possono essere definite vittime ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 LAV.

I reati che possono rendere la persona lesa una vittima ai sensi della LAV sono indicati principalmente nel Codice penale (CP). Si tratta, ad esempio, di determinati reati contro la vita e l’integrità della persona6, contro la libertà7 e contro l’integrità sessuale8. Oltre che nel CP, i reati rilevanti al fine dello status di vittima figurano anche nel Codice penale militare del 13 giugno 19279(CPM), ad esempio nell’articolo 154 CPM (violenza carnale) o nell’articolo 121 CPM (lesioni gravi). Una persona obbligata al servizio miliare che commette uno di questi reati mentre è in servizio è condannata in base al CPM. Poiché il CPM rimanda al CP per l’esecuzione delle pene detentive e delle misure (cfr. art. 34b cpv. 1 e 47 cpv. 2 CPM), il diritto d’informazione della vittima vale anche per i condannati sulla base del CPM. Taluni reati rilevanti ai fini dello status di vittima figurano anche nel diritto penale accessorio10. L’articolo 92a AP-CP si applica anche al diritto penale accessorio poiché l’articolo 333 capoverso 1 CP sancisce l’applicabilità delle disposizioni generali del CP (p. es. l’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni che comportano la privazione della libertà secondo l’art. 74 segg. CP) anche a queste leggi federali, purché non contengano disposizioni specifiche11,.

Il diritto d’informazione è riconosciuto a tutte le vittime ai sensi della LAV, a prescindere dal fatto che in precedenza abbiano partecipato al procedimento penale, ossia si siano costituite come accusatore privato (cfr. art. 118 CPP). Il diritto

4Cfr. art. 115 cpv. 1 CPP.

5Un pregiudizio innocuo e transitorio all’integrità fisica, sessuale o psichica non è

sufficiente per attribuire lo status di vittima. A essere determinante non è la gravità

dell’atto, ma la misura in cui colpita la vittima.

6P. es. omicidio (art. 111 CP), assassinio (art. 112 CP), lesioni personali (art. 122 e 123

CP).

7P. es. rapina (art. 140 CP), estorsione (art. 156 CP), coazione (art. 181 CP).

8P. es. violenza carnale (art. 190 CP), coazione sessuale (art. 189 CP).

9 RS 321.0

10 P. es. art. 128 cpv. 2 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30).

11 A quanto risulta, il diritto penale accessorio non prevede disposizioni specifiche che disciplinino l’esecuzione delle pene detentive e delle misure.