Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine

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fuori dal penitenziario20. L’obbligo d’informazione sussiste anche nel caso in cui vengano concessi gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica («electronic monitoring») se questa forma d’esecuzione è pronunciata per l’intera durata di una pena detentiva di breve durata21, poiché in questo caso tale pena non è scontata in un’istituzione d’esecuzione, bensì ai domiciliari nel proprio alloggio. In certi orari prestabiliti (p. es. durante l’orario di lavoro, sedute terapeutiche, manifestazioni sportive) il condannato può muoversi al di fuori della propria abitazione. Il rispetto di questi orari è sorvegliato mediante una cavigliera elettronica22.

La vittima va informata del momento e della durata di un’eventuale interruzione dell’esecuzione23 (art. 92 CP).

Inoltre la vittima deve essere informata in caso di passaggio al regime aperto24, che permette al condannato di uscire dall’istituzione d’esecuzione con conseguente possibilità di incontrare la vittima. Rientra in tale categoria da un lato la decisione di concedere una vacanza o l’esecuzione sotto forma di lavoro esterno (art. 77a cpv. 1 e 2 CP), in cui il detenuto trascorre il tempo libero e di riposo nell’istituzione d’esecuzione, ma lavora fuori dal penitenziario e si sposta autonomamente e senza sorveglianza. Dall’altro lato la vittima va informata anche della concessione dell’alloggio e del lavoro esterni, con il condannato che, oltre a lavorare, vive anche al di fuori dell’istituzione d’esecuzione (art. 77a cpv. 3 CP)25. È considerata regime aperto anche la sorveglianza elettronica, che può essere concessa non solo come forma d’esecuzione per l’intero periodo di privazione della libertà (di breve durata), ma anche alla fine dell’esecuzione, ossia prima di una liberazione con la condizionale.

L’elenco dei tipi di regime aperto non è esaustivo. Poiché, in base all’articolo 387 capoverso 4 lettera a CP, il Consiglio federale può introdurre in via sperimentale nuove forme d’esecuzione, in determinate circostanze potranno essere rilevanti per la vittima anche altre forme di regime aperto, sussumibili sotto la lettera a. Lo stesso dicasi per le forme d’esecuzione che i Cantoni possono stabilire fondandosi sul diritto cantonale26.

Infine la vittima va informata anche del momento in cui è prevista la liberazione condizionale o definitiva dall’esecuzione della pena o della misura. Occorre inoltre informare la vittima se la persona rilasciata con la condizionale disattende le norme di condotta e viene quindi ripristinata l’esecuzione della pena o della misura (art. 89 cpv. 1 e 95 cpv. 5 CP).

20 Cfr. ANDREA BAECHTOLD, Strafvollzug, 2a ed. 2009, pag. 127 segg.

21 Attualmente la sorveglianza elettronica esiste soltanto nei Cantoni di Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud, Ginevra e Soletta. Tuttavia si prevede di ancorare questa forma d’esecuzione nel CP, estendendola a tutti i Cantoni. Cfr. art. 79b D-CP; messaggio del 4 apr. 2012 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Modifica del diritto sanzionatorio), FF 2012 4181, pag. 4199 segg.

22 Cfr. BAECHTOLD, op. cit., pag. 134 segg., soprattutto n. marg. 70.

23 Nella pratica l’interruzione dell’esecuzione è concessa molto di rado. Cfr. BAECHTOLD, op. cit., pag. 93 seg.

24 Il regime aperto consiste in un allentamento della privazione della libertà (art. 75a cpv. 2 CP).

25 Cfr. BAECHTOLD, op. cit., pag. 121 segg.

26 Cfr. BAECHTOLD, op. cit., pag. 138 seg.