Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine
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Rapporto
1 Genesi del progetto
Il 30 aprile 2009 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato l’iniziativa parlamentare 09.430 intitolata «Legge concernente l’aiuto alle vittime di reati» dal tenore seguente: «Per completare i diritti delle vittime nei procedimenti penali, la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) deve pure prevedere che la vittima sia informata dalle autorità anche sull’esecuzione della pena per il colpevole e su importanti decisioni riguardanti la stessa. È opportuno un corrispondente completamento del capitolo 6 riguardante la protezione e i diritti della vittima nel procedimento penale».
Secondo l’autrice dell’iniziativa, la pratica ha dimostrato che la protezione delle vittime deve continuare anche una volta terminato il procedimento penale. Le vittime sentono infatti il bisogno legittimo di essere informate in merito alle decisioni essenziali riguardanti l’esecuzione della pena inflitta all’autore del reato (p. es. congedi, semiprigionia, rilascio). In molti casi la minaccia che incombe sulla vittima perdura anche durante l’esecuzione della pena. A questo riguardo non va dimenticata la componente psicologica: le vittime che hanno subito violenza devono essere informate del rischio di ritrovarsi faccia a faccia con l’autore del reato.
Il 9 ottobre 2009 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di dar corso all’iniziativa con 20 voti favorevoli, uno contrario e tre astenuti. Il 22 novembre 2010 l’omologa Commissione del Consiglio degli Stati ha acconsentito all’elaborazione di un progetto. Nel suo lavoro la Commissione si è avvalsa del sostegno del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 112 cpv. 1 LParl).
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Situazione iniziale
Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP)1, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede disposizioni sul diritto d’informazione della vittima durante il procedimento penale. Secondo l’articolo 214 capoverso 4 «la vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo».
Il legislatore parte dal presupposto che la vittima nutra un effettivo interesse per le decisioni concernenti la detenzione dell’imputato quando il procedimento è appena stato avviato. In tale momento, infatti, il reato può ancora essere relativamente recente. Inoltre, la vittima può rilasciare dichiarazioni schiaccianti a carico