Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine

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fase dell’esecuzione penale. Nel secondo caso la vittima non partecipa più al procedimento. Di conseguenza deve assumere un ruolo attivo se desidera ottenere informazioni. Alla sua esigenza di ricevere informazioni si possono opporre sia pericoli per l’integrità psichica e fisica del condannato sia altri interessi connessi alla condanna o all’esecuzione penale. Per tale motivo, l’elenco delle deroghe che impongono la rinuncia a informare la vittima è stato ampliato rispetto al CPP.

Le autorità che ricevono una domanda d’informazioni da parte della vittima devono effettuare una ponderazione degli interessi. Questo requisito si basa sull’articolo 36 Cost. e sulla LPD32, che concretizza il trattamento dei dati personali. Per poter conoscere gli interessi del condannato, le autorità devono informarlo della domanda d’informazioni e sentirlo in merito (cpv. 3). Ciò si evince anche dal diritto di essere sentiti secondo l’articolo 29 capoverso 2 Cost. Inoltre è consigliabile consultare anche gli atti del precedente procedimento penale, che possono accennare a fatti, come ad esempio minacce contro il condannato, che si oppongono alla comunicazione di informazioni. Se prevale l’interesse del condannato a mantenere segrete le informazioni, la domanda della vittima va respinta. Le autorità sono responsabili dell’incolumità del condannato fintanto che lo hanno in custodia (in senso lato) e sussistono pericoli concreti legati all’esecuzione o alla liberazione.

Dal momento che nei Cantoni l’esperienza ha dimostrato che le vittime ricorrono al loro diritto d’informazione con molta moderazione 33, si ipotizzano pochi casi in cui si dovrà rigettare la domanda. Non si prevede quindi alcuna limitazione pesante dei diritti della vittima.

Le autorità devono giudicare la richiesta di informazioni con decisione impugnabile. Pertanto, il condannato (in caso di accoglimento della domanda) e la vittima (in caso di rigetto) hanno a disposizione i rimedi giuridici ammessi dal diritto cantonale.

Essenzialmente l’autorità decide una volta sola in merito al diritto d’informazione, fondandosi sui fatti conosciuti al momento del ricevimento della domanda della vittima (oppure dei suoi congiunti), vale a dire che la decisione non va ripetuta prima di ciascuna decisione relativa all’esecuzione. Se durante l’esecuzione della pena o della misura mutano le circostanze, in determinate situazioni può risultare necessaria una nuova valutazione del diritto d’informazione della vittima. Qualora nella prima procedura le autorità abbiano respinto la domanda della vittima, quest’ultima può quindi presentare una seconda domanda, in cui espone la nuova situazione. Se però la prima domanda è stata accolta, spetta al condannato far valere i nuovi fatti che si oppongono alla futura comunicazione di informazioni alla vittima. Visto che le autorità d’esecuzione hanno particolari obblighi di protezione nei confronti del condannato, devono poter effettuare una nuova valutazione della situazione anche d’ufficio se vengono a conoscenza di circostanze che si potrebbero opporre alla comunicazione di informazioni alla vittima. La nuova valutazione del diritto d’informazione per mutate circostanze va disposta mediante decisione. Se

32 PHILIPPE MEIER, Protection des données, Berna 2012, Verlag Stämpfli, n. 386 segg., soprattutto n. 364, n. 394 e nota n. 452: La LPD è applicabile nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure. Non vale solo per i privati e le autorità federali (art. 2 cpv. 1 lett. a e b LPD), bensì anche per le autorità cantonali che applicano il diritto federale (art. 3 lett. h LPD). I dati relativi all’esecuzione di pene e misure non rientrano nei procedimenti pendenti secondo l’art. 2 cpv. 2 lett. c LPD, i quali esulano dal campo di applicazione della LPD. Il procedimento penale è già concluso al momento dell’esecuzione.

33 Cfr. nota n. 12.