Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine
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vengono meno le condizioni per l’informazione della vittima, la decisione iniziale va revocata.
Cpv. 5
La vittima va resa attenta ai suoi diritti procedurali. Già in occasione del primo interrogatorio è informata sul procedimento penale imminente (art. 8 cpv. 1 LAV, art. 305 cpv. 1 CPP). Sarebbe tuttavia prematuro preannunciarle sin dalla denuncia o nel corso del procedimento penale i diritti di cui gode nell’eventualità di una futura esecuzione di una pena o misura a carico dell’imputato: infatti, l’esito del procedimento non è ancora certo e le autorità potrebbero quindi suscitare l’impressione errata che l’esito sia invece stabilito fin dall’inizio, il che risulterebbe problematico dal punto di vista della presunzione d’innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost.). Il diritto d’informazione della vittima scatta soltanto nel momento in cui l’autore è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una sanzione privativa della libertà. Pertanto è l’autorità d’esecuzione ad avere il compito di rendere edotta la vittima in merito al suo diritto d’informazione.
Difficoltà possono insorgere qualora il recapito della vittima cambi nel corso del procedimento. Le autorità di perseguimento penale potrebbero ovviare al problema chiedendo alla vittima, in occasione del primo interrogatorio, di comunicare eventuali cambiamenti.
Contemporaneamente la vittima deve essere messa a conoscenza del carattere confidenziale delle informazioni ricevute, per prevenire eventuali abusi (art. 12 cpv. 2 lett. c LPD). Ciò può avvenire ad esempio sotto forma di dichiarazione di segretezza. Il senso del diritto d’informazione non consiste nel consentire alla vittima di trasmettere dati sensibili a terzi cui non spetta alcun diritto diretto o indiretto d’informazione. Se la vittima viola il proprio obbligo di segretezza, pregiudicando gli interessi legittimi del condannato al mantenimento del segreto, il diritto d’informazione va revocato d’ufficio (cfr. sopra, cpv. 4). La violazione dell’obbligo di segretezza rimane invece impunita se non vi si oppongono interessi legittimi al mantenimento del segreto.
3.2 Diritto penale minorile
Articolo 1 capoverso 2 lettera ibis (nuovo)
Anche la vittima di un condannato che ha commesso il reato prima di aver compiuto il diciottesimo anno d’età (cfr. art. 1 cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 200334 sul diritto penale minorile, DPMin) deve avere il diritto di essere informata in merito a decisioni essenziali di carcerazione prese in relazione a sanzioni privative della libertà (p. es. privazione della libertà e collocamento). L’articolo 1 capoverso 2 lettera ibis DPMin rimanda pertanto per analogia alla corrispondente disposizione del CP.
34 RS 311.1