Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/92: 09.430 Iv. Pa. Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati · 13 pagine

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Lett. b

Se il condannato si sottrae all’esecuzione della pena o della misura evadendo, la cosa va tempestivamente comunicata alla vittima. Lo stesso vale qualora venga posta fine alla fuga. Equivale alla fuga il caso in cui, ad esempio, un condannato non faccia ritorno nell’istituzione d’esecuzione dopo una vacanza.

Cpv. 2

Il diritto d’informazione della vittima secondo il capoverso 1 è esteso ai congiunti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 LAV. Per congiunti si intendono, ad esempio, il coniuge, i figli o i genitori della vittima. Può rivelarsi problematico attribuire lo status di coniuge nel caso del convivente di una vittima deceduta. Se questi inizia una nuova relazione ed è decorso molto tempo dal fatto, è dubbio che possa ancora essere considerato congiunto.

I congiunti hanno il diritto di ricevere informazioni soltanto se la vittima è deceduta a causa del reato (p. es. assassinio, omicidio). Se, ad esempio, il marito ha assassinato la moglie e di conseguenza i figli maggiorenni hanno interrotto qualsiasi contatto con il padre, appare legittimo e necessario che tali figli possano pretendere di essere informati delle decisioni d’esecuzione a carico del padre. I congiunti non hanno invece alcun diritto di ricevere informazioni se la vittima è viva o muore durante l’esecuzione della pena o della misura a carico dell’autore per un motivo del tutto estraneo al reato.

Questa limitazione s’impone a causa delle seguenti riflessioni: le decisioni d’esecuzione costituiscono dati personali degni di particolare protezione27, il cui trattamento, compresa la trasmissione alla vittima da parte delle autorità28, collide con il diritto fondamentale del condannato all’autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.). Questo diritto fondamentale comprende il divieto, all’indirizzo delle autorità statali, di trasmettere a terzi (p. es. la vittima o i suoi congiunti) dati personali quali ad esempio la comunicazione di una prevista liberazione con la condizionale. La comunicazione di tali dati costituisce un’ingerenza in detto diritto fondamentale. Le ingerenze nei diritti di libertà, come il diritto all’autodeterminazione informativa, sono ammesse soltanto alle condizioni previste dall’articolo 36 Cost. Se – come in questo caso – sono interessati dati personali degni di particolare protezione, un’ingerenza deve essere particolarmente giustificata; va soprattutto verificata accuratamente la proporzionalità (ragionevolezza) del trattamento29. Per tale motivo, la cerchia degli aventi diritto all’informazione deve rimanere quanto più ristretta. Inoltre occorre evitare che ai congiunti sia riconosciuto un diritto d’informazione indipendente dalla volontà della vittima. Se la vittima decide di non presentare alcuna domanda, i suoi congiunti non devono avere la possibilità di ottenere ugualmente informazioni a prescindere dagli interessi della vittima.

27 Art. 3 lett. c n. 4 della legge federale del 19 giu. 1992 sulla protezione die dati (LPD; RS 235.1). Cfr. URS BELSER, Datenschutzgesetz, Maurer-Lambrou, Vogt (ed.), 2a ed. 2008, art. 3 n. marg. 18.

28 Cfr. art. 3 lett. f LPD.

29 RAINER J. SCHWEIZER, Die schweizerische Bundesverfassung, B. Ehrenzeller, P. Mastronardi, R.J. Schweizer, K.A. Vallender (ed.), 2a edizione 2008, art. 13 n. marg. 41 seg.