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Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 16 pagine
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Legge sull’IVA RU …
Art. 107 cpv. 1 lett. c e 2
1 Il Consiglio federale:
c. disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni eseguite a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell’imposta federale diretta e può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 2.
2 Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposizione delle operazioni con monete d’oro e con oro fino nonché l’imposizione della loro importazione.
Art. 109 cpv. 1
1 Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali e dei consumatori.
Variante del Consiglio federale
Art. 115 cpv. 1
1 Fatto salvo l’articolo 114, le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 37 capoverso 1.
Variante dell’organo consultivo
Mantenere il diritto vigente
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa
Art. 14 cpv. 1 lett. f e 2
1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:
f. l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d–f affidano l’audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.