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Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 16 pagine

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Legge sull’IVA RU …

30. le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano alla cooperazione in materia di istruzione e ricerca, se effettuate nell’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale;

31. le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica che, nell’ambito dei fini previsti nel loro statuto, vengono prospettate ai benefattori quale contropartita per il loro contributo.

6 Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né terzi che non sono collettività pubbliche, nonché i suoi istituti e fondazioni, purché siano stati fondati da collettività pubbliche senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di terzi che non sono collettività pubbliche.

7 Il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo il capoverso 2 numero 30.

Variante del Consiglio federale

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b

1 Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all’imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente (opzione). Se non è possibile un riferimento esplicito all’imposta, l’esercizio dell’opzione va comunicato all’AFC.

2 L’opzione è esclusa per:

b. le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza o deve utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.

Variante dell’organo consultivo

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b

1 Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all’imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente o lo dichiari nel rendiconto (opzione).

2 L’opzione è esclusa per:

b. le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza il bene esclusivamente a scopo abitativo.

Art. 23 cpv. 2 n. 2, 3, 3bis, 7 e 10

2 Sono esenti dall’imposta:

2. la messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché lo stesso destinatario della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all’estero;