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Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 16 pagine

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Legge sull’IVA RU …

1ter L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni secondo l’articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono un’attività imprenditoriale.

1quaterIl finanziamento di un’impresa mediante non controprestazioni di cui all’articolo 18 capoverso 2 non ne esclude l’assoggettamento.

2 È esentato dall’assoggettamento di cui al capoverso 1 chi:

a. realizza una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2;

b. esercita un’impresa con sede all’estero che sul territorio svizzero, indipendentemente dalla cifra d’affari, esegue solamente le seguenti prestazioni:

1. prestazioni esenti dall’imposta, e

2. prestazioni di servizi il cui luogo, secondo l’articolo 8 capoverso 1, si trova sul territorio svizzero: non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi fornisce prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti.

c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza una cifra d’affari proveniente da prestazioni inferiore a 150 000 franchi che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2.

2bis La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.

Art. 12 cpv. 3

3 Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall’assoggettamento finché la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche è inferiore a 100 000 franchi l’anno. La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.

Variante del Consiglio federale

Art. 14 cpv. 2

Mantenere il diritto vigente

Variante dell’organo consultivo

Art. 14 cpv. 2bis

2bis L’assoggettamento di un’impresa con sede all’estero inizia con l’inizio dell’anno civile in cui per la prima volta viene eseguita una prestazione sul territorio svizzero e termina alla fine dell’anno civile in cui per l’ultima volta viene eseguita una prestazione sul territorio svizzero.