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Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 16 pagine
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Legge sull’IVA RU …
opere di seconda mano di cui all’articolo 3 della legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore, che sono di ordine culturale;
17. le prestazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza, merca-
tini dell’usato e tombole) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall’imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell’aiuto e della sicurezza sociali, dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
18. nel settore delle assicurazioni:
a. le prestazioni d’assicurazione dei primi assicuratori e dei riassicuratori,
b. le prestazioni delle assicurazioni sociali,
c. le seguenti prestazioni nell’ambito dell’assicurazione sociale e della prevenzione:
– prestazioni reciproche tra istituti dell’assicurazione sociale,
– prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preventivi prescritti dalla legge,
– prestazioni che servono alla formazione e al perfezionamento professionali,
d. le prestazioni relative all’attività di intermediario d’assicurazione;
21. la messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi; so-
no invece imponibili:
c. la locazione di posti per il parcheggio di veicoli, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall’imposta,
25. abrogato
27. abrogato
28. le prestazioni effettuate:
a. tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,
b. tra le società di diritto pubblico o privato alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,
c. tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti alla loro fondazione o le loro unità organizzative;
28bis.la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad
altre collettività pubbliche;