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Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 16 pagine

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Legge sull’IVA RU …

Art. 24, rubrica

concerne soltanto il testo francese.

Variante del Consiglio federale

Art. 25 cpv. 3

3Agli alimenti offerti nell’ambito di prestazioni della ristorazione si applica l’aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione di alimenti quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se gli alimenti sono offerti in distributori automatici o sono destinati a essere asportati o consegnati, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione rispetto alle prestazioni che rientrano nel settore della ristorazione, si applica l’aliquota ridotta. Se non vengono adottati simili provvedimenti adeguati, si applica l’aliquota normale.

Variante dell’organo consultivo

Mantenere il diritto vigente

Art. 27 cpv. 3

3 Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell’accredito non si opponga per scritto a un’imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d’imposta troppo elevato.

Art. 28 cpv. 3, 3bis e 3ter

3 Il contribuente può dedurre un’imposta precedente fittizia se:

a. nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, ha acquistato un bene mobile usato e accertabile;

b. il bene è destinato a essere fornito a un acquirente sul territorio svizzero; e

c. all’acquisto del bene non gli è stata trasferita l’imposta sul valore aggiunto.

3bis L’imposta precedente fittizia viene calcolata sull’importo versato dal contribuente. Questo importo si intende comprensivo dell’imposta calcolata secondo l’aliquota applicabile al momento dell’acquisto.

3ter Per i beni assoggettati all’imposizione dei margini secondo l’articolo 23a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.

Art. 29 cpv. 1bis e 4

1bis Per le prestazioni eseguite all’estero, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero esegui-