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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine
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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del... ,1
decreta:
I
Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Codice penale2
Art. 366a (nuovo) Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato
1Le autorità che iscrivono i dati nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) o li consultano online hanno il diritto di utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) per adempiere i loro compiti conformemente al diritto del casellario giudiziale. La ricerca di una persona nella banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione è avviata partendo da VOSTRA.
2Il numero d’assicurato in VOSTRA è utilizzato per fini puramente interni al casellario giudiziale:
a. per identificare le persone prima di iscrivere e di consultare dati;
b. per scambiare dati per via elettronica con altre banche dati che pure utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato, sempreché lo scambio di dati sia retto da una base legale formale.
3Il numero d’assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate a VOSTRA e non è comunicato né ad altre autorità né a privati. Non figura nell’estratto del casellario giudiziale.
Art. 367 cpv. 2ter–2quinquies
2terL’organo della Confederazione competente per il casellario comunica allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini menzionati all’articolo 365 capoverso 2
1FF 2013…
2RS 311
3 RS 831.10
2013–......