Progetto
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità
in materia di armi RU 2013
sull’esercito e sull’amministrazione militare, nella misura in cui i dati sono necessari all’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio;
Art. 28 cpv. 2 lett. f, cpv. 2bise cpv. 3, frase introduttiva
2L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:
f. all’Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti, nella misura in cui si tratti di dati sui motivi d’impedimento medici alla consegna dell’arma personale o di dati sui motivi medici riguardanti il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale.
2bisI dati di cui al capoverso 2 lettera f sono comunicati ai sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a della legge federale del 20 giugno 199713 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni attraverso il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).
3Concerne soltanto il testo tedesco e francese
Titolo prima dell’art. 179a
Sezione 3: Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse
Art. 179a Organo responsabile
L’Aggruppamento Difesa gestisce a favore delle proprie unità amministrative e dell’esercito il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).
Art. 179b Scopo
Il PSN serve alla condotta della logistica, del personale e delle finanze dell’esercito e delle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa. Ha lo scopo di:
a. garantire la prontezza materiale e il disarmo dei militari e della truppa;
b. assicurare i controlli per quanto riguarda la consegna di materiale dell’esercito a terzi e la restituzione del materiale dell’esercito da parte di terzi;
c. assicurare i controlli per quanto riguarda la consegna, il ritiro ordinario, il deposito e il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito nonché per quanto riguarda la cessione in proprietà;
13 RS 514.54