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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine

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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità

in materia di armi RU 2013

Art. 179l Conservazione dei dati

I dati del sistema AFS sono conservati per due anni al massimo a decorrere dai seguenti eventi:

a. proscioglimento dei militari obbligati al tiro dall’obbligo di prestare servizio militare;

b. cessazione dell’attività di funzionario per il tiro fuori del servizio;

c. uscita dalla società di tiro;

d. restituzione dell’arma in prestito;

e. decesso.

5. Legge del 20 giugno 199720 sulle armi

Art. 25a cpv. 3 lett. f

3Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:

f. membri di autorità di polizia estere nell’ambito di impieghi o corsi

d’istruzione internazionali.

Art. 32 lett. b e c

Il Consiglio federale fissa gli emolumenti per:

b. la custodia delle armi e degli oggetti pericolosi portati abusivamente sequestrati;

c. le misure relative al sequestro, alla confisca definitiva e all’utilizzazione degli oggetti di cui all’articolo 4.

Art. 32a cpv. 1 lett. d–f, nonché 2 e 3

1L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:

d. banca dati sulla cessione in proprietà delle armi dell’esercito e sulle persone soggette all’obbligo di leva e i militari nei cui confronti sussiste un motivo d’impedimento in virtù dell’articolo 113 della legge militare del

3 febbraio 195221 per il possesso di un’arma personale (DAWA);

e. ed f.

Abrogate

2I Cantoni gestiscono un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisto di armi da fuoco.

20 RS 514.54

21 RS 510.10