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Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 13 pagine

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Legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità

in materia di armi RU 2013

d. assicurare lo scambio di dati con i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a della legge federale del 20 giugno 199714 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni;

e. consentire l’amministrazione, la gestione e l’archiviazione dei dati personali e dei dati concernenti i conteggi relativi al personale civile e militare.

Art. 179c Dati

1Il PSN contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare:

a. le generalità e i dati di controllo, con l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione militare, l’impiego, l’equipaggiamento e lo statuto secondo la legge federale del 3 febbraio 199515 sull’esercito e sull’amministrazione militare;

b. la corrispondenza e il controllo delle pratiche;

c. dati sul servizio militare;

d. dati sanitari necessari in funzione dell’equipaggiamento;

e. dati comunicati spontaneamente dalle persone interessate.

2Il PSN contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio militare nonché dei detentori di un’arma personale o di un’arma in prestito:

a. le generalità;

b. dati sulla consegna, sul ritiro ordinario, sul deposito e sul ritiro cautelare o definitivo di un’arma personale o di un’arma in prestito;

c. dati comunicati spontaneamente dalle persone interessate;

d. dati sulla cessione in proprietà dell’arma personale e sui relativi motivi d’impedimento;

e. comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi sulle persone soggette all’obbligo di leva o sui militari a cui è stato negato o revocato il diritto di acquisto, possesso e porto d’armi in virtù della legge federale del 20 giugno 199716 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni.

3Il PSN contiene le generalità e i dati di controllo in merito alla consegna di materiale dell’esercito a collaboratori dell’Amministrazione federale e a terzi nonché alla restituzione del materiale dell’esercito da parte di detti collaboratori e terzi.

4Il PSN contiene i dati dei candidati risultanti dal dossier di candidatura secondo l’articolo 27b e i dati degli impiegati risultanti dagli atti del personale secondo l’articolo 27c della legge federale del 24 marzo 200017 sul personale federale.

14RS 514.54

15RS 510.10

16RS 514.54

17 RS 172.220.1